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Card del docente, accolto il ricorso presentato da centinaia di precari aderenti allo Snadir, sindacato degli insegnanti di religione che fa parte della Federazione Gilda-Unams.

A beneficiare della Card del docente, strumento utilizzato per accedere alle attività di aggiornamento e formazione obbligatoria, devono essere anche gli insegnanti a tempo determinato e non soltanto quelli assunti con contratto a tempo indeterminato.

Nel negarla ai precari, dunque, il ministero dell’Istruzione ha violato i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza, parità di trattamento e ragionevolezza riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale, e leso il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.  Inoltre, poiché la formazione professionale è materia contrattuale e dopo il decreto legislativo 165/2001 non è intervenuta alcuna nuova norma a sottrarla alla contrattazione collettiva di categoria, è illegittimo che le disposizioni in merito previste dalla legge 107/2015 vengano fatte prevalere sul contratto. A stabilirlo è la sentenza emessa il 16 marzo 2022 dal Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello di centinaia di precari aderenti allo Snadir, sindacato degli insegnanti di religione che fa parte della Federazione Gilda-Unams, ha annullato la precedente pronuncia con cui il Tar del Lazio nel luglio 2016 aveva respinto il ricorso.

“Si tratta di una sentenza estremamente importante - commenta il coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, Rino Di Meglio - perché non si limita a dare ragione a chi ha presentato ricorso, ma afferma due importanti principi di carattere generale. Il primo afferma che vi sono limiti all’invasione della sfera contrattuale da parte del legislatore e che la formazione è competenza della contrattazione e non della legge. Il secondo, non meno importante, è che il personale precario non può subire un trattamento che lo discrimini rispetto ai colleghi di ruolo”. 

Roma, 17 marzo 2022

Ufficio stampa Gilda Insegnanti

Il personale scolastico ed educativo potrà presentare le domande di aggiornamento delle Graduatorie a esaurimento (GAE)  dal 21 marzo al 4 aprile 2022. 

RESOCONTO INCONTRO MI  04/03/2022 - Nel pomeriggio di oggi 4 marzo 2022 si è svolto un incontro tra le OO.SS. e l'amministrazione scolastica, avente per oggetto la procedura informatizzata per l'individuazione dei soprannumerari. Per la Direzione Generale erano presenti la dott.ssa Unmarino e l'esperto del sistema informatico dott. Verde.

Pubblicato in GU il decreto di riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative al concorso per le discipline STEM (classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche) in linea con quanto già previsto nel decreto sostegni bis.

Pagina dedicata alle domande di mobilità per l'as 2022/2023

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato, con Nota 7707 del 23 febbraio 2022, il calendario delle prove scritte del Concorso Ordinario Secondaria DD 23/2022.

In data 16 febbraio 2022 presso il Ministero dell’Istruzione si è svolto - in video conferenza - l’incontro di informativa relativamente alla Bozza del Decreto Interministeriale ex LSU per l’attuazione di quanto previsto dall’ art.58, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, da ultimo modificato dalla legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n.234, comma 5 septies.

Sul fronte delle misure di contenimento dei contagi adottate dal ministero dell’Istruzione dobbiamo purtroppo registrare una dèbacle totale

Le Organizzazioni sindacali chiedono il confronto

Il Ministero dell’istruzione ci ha presentato ieri la bozza di decreto che reca la disciplina di riferimento del concorso per il reclutamento dei docenti di Educazione motoria nella scuola primaria. L’insegnamento della nuova disciplina sarà avviato già dal prossimo anno nelle classi quinte per due ore settimanali e per altre due ore anche nelle quarte a partire dal 2023/2024.

Martedì, 08 Febbraio 2022 09:13

ELEZIONI RSU, ALCUNE FAQ DELL’ARAN

Chiarimenti ARAN su liste e diritto all'elettorato attivo e passivo legato agli obblighi vaccinali da parte del personale scolastico

1.   LE LISTE POSSONO ESSERE FIRMATE DIGITALMENTE DAI LAVORATORI CHE SOSTENGONO LA LISTA?

I lavoratori che sostengono la lista devono apporre la loro firma analogicamente.

E’ ammessa solo la firma digitale del presentatore di lista che, potendo trasmettere via pec la lista all’amministrazione/sede RSU, può optare per tale modalità di sottoscrizione così da non necessitare di un’autentica della firma stessa.

Sotto tale profilo, la circolare n.1/2022 al paragrafo 7 prevede che "in caso di invio tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità". Tale precisazione è da riferirsi al solo presentatore di lista e non anche ai lavoratori firmatari della stessa.