La disciplina del procedimento innanzi ai collegi dei probiviri

Venerdì, 25 Marzo 2022 20:14

Art.1 :  Oggetto della ‘Disciplina’- Trasmissione dei ricorsi.

La presente Disciplina riguarda il procedimento innanzi a tutti i Collegi dei Probiviri, previsti dagli statuti della Federazione Gilda-Unams e delle SOA (da ora “collegio/i”).

Gli artt. 4 e 13 dello statuto della federazione Gilda-Unams (da ora “statuto FGU”) stabiliscono che i collegi sono organi statutari in ambito provinciale e nazionale con funzioni e poteri ivi meglio specificati.

La sede del Collegio Provinciale è presso la sede della Federazione Provinciale; la sede del Collegio Nazionale è presso la sede della Federazione Nazionale.

Il ricorso ai Collegi dei Probiviri deve essere inviato, o a cura dell’interessato o a cura della sede provinciale o nazionale che lo riceve, alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di posta certificata, e deve poi essere  tempestivamente depositato, unitamente alla prova della consegna, presso la sede del Collegio; in luogo del deposito, il ricorso può essere inviato al Collegio tramite posta.

 

Art.2 : Requisiti di ammissibilità.

  1. Il ricorso deve indicare i nominativi delle parti e la loro residenza o domicilio, anche presso il luogo di svolgimento dell’attività sindacale.
  2. Nel ricorso deve essere determinato l’oggetto del ricorso, con l’esposizione dei fatti e delle considerazioni in diritto sui quali si fonda il ricorso.
  3. Nel ricorso devono essere indicati i documenti dei quali ci si intende avvalere e le prove delle quali si intende chiedere l’ammissione al Collegio.
  4. I documenti devono essere inviati a controparte unitamente al ricorso e depositati presso il Collegio.
  5. Parte ricorrente deve anche indicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere le comunicazioni.

Il Collegio dei Probiviri può dichiarare inammissibile il ricorso privo anche di uno solo dei requisiti indicati.

 

Art.3 :  Garanzie per le parti.

I livelli di garanzia per le parti sono tre:  A) disponibilità dei documenti; B) possibilità di presentare memorie difensive; C) audizione innanzi al Collegio.

E’ ammessa l’assistenza di un legale esterno all’associazione.

In particolare:

A) Tutti i documenti prodotti da parte ricorrente devono essere trasmessi anche a parte deferita, come già previsto all’art.2.

B)  La parte deferita ha facoltà di presentare una memoria difensiva, con i medesimi requisiti del ricorso, che deve essere trasmessa a parte ricorrente e al Collegio entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso; la trasmissione può avvenire anche via fax o per posta elettronica all’indirizzo indicato da parte ricorrente; alla memoria possono essere allegati dei documenti, anche in formato elettronico, e vi deve essere indicato un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica ove ricevere comunicazioni.

C)  Ricevuti il ricorso e la memoria, o decorso il termine per il deposito della memoria, il Presidente del Collegio fissa la data per l’eventuale audizione, qualora richiesta,  e ne dà comunicazione alle parti, con un preavviso di almeno dieci giorni. All’incontro fissato il Presidente dirige la audizione e ne regola lo svolgimento, ove possibile in contraddittorio tra le parti.  Se una delle parti non si presenta si procede ugualmente all’audizione. Il Collegio assume ogni iniziativa ritenuta utile per la decisione della controversia, esercitando i poteri istruttori.

Art.4 :  Tempi del procedimento e ‘decisione’ del Collegio.

Il procedimento deve svolgersi e concludersi entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto FGU.

In caso di necessarie attività istruttorie, il termine può essere prorogato, con decisione del Collegio, di ulteriori 90 giorni.

La decisione motivata è adottata a maggioranza; la decisione motivata deve essere immediatamente depositata presso la sede del Collegio e inviata alle parti e al Coordinatore Nazionale.

 

Art.5 :  Appello al Collegio Nazionale dei Probiviri

Il ricorso in appello al Collegio Nazionale dei Probiviri può essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del Collegio di primo grado, con le stesse modalità di cui agli artt. 1 e 2.  Al ricorso in appello deve essere allegata la copia notificata della decisione. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, a meno che il Collegio non li ritenga indispensabili per la decisione.

 

Art.6 :  Provvedimenti di Sospensione

Nei soli casi di dirigenti rinviati a giudizio per reati contro gli alunni o contro la Pubblica Amministrazione è facoltà del Collegio emettere provvedimento di sospensione nei confronti dell’interessato fino a sentenza della magistratura, ferma restando – nei casi dimostrati – la possibilità autonoma dei Collegi di comminare le sanzioni previste dallo Statuto.

Limitatamente a tali casi, la sospensione può provvisoriamente essere anticipata dall’Esecutivo Nazionale con proprio provvedimento, salvo ratifica successiva del competente Collegio.

 

Approvato dal Consiglio Nazionale FGU in Roma, addì 17 giugno 2014

Con obbligo - per tutti i Collegi Probiviri - di immediata applicazione

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