STATUTO DELLA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Costituzione e scopi
Art. 1
La Federazione GILDA-UNAMS, fondata nel 1989, con sede in Roma, rappresenta i dipendenti, in servizio e in quiescenza del Comparto Scuola, Università, Ricerca e AFAM, che si propone di tutelare sul piano sindacale e professionale, nei modi e nelle forme previste dalle leggi esistenti, partecipando con le proprie piattaforme rivendicative ai vari livelli di contrattazione. A tal fine persegue, come scopo prioritario, la costituzione di aree contrattuali separate per docenti ed ATA, per una migliore valorizzazione delle diverse specificità.
Art. 2
Alla Federazione possono aderire i dipendenti della Scuola, dell’Università, della Ricerca e dell’AFAM in servizio ed in quiescenza. Altre modalità e forme di iscrizione alla Federazione saranno definite in un successivo regolamento di attuazione.
La Federazione GILDA-UNAMS è soggetto politico unitario che si articola a livello nazionale in Dipartimenti e Strutture Organizzative Autonome.
Le Strutture Organizzative Autonome coincideranno con quelle esistenti delle Associazioni che ad essa abbiano aderito o aderiranno attribuendo alla Federazione GILDA-UNAMS, la piena titolarità delle deleghe sindacali.
Alle Strutture Organizzative Autonome, di cui al capoverso precedente, sono garantite autonomia organizzativa e patrimoniale. La Federazione GILDA-UNAMS devolve a ciascuna Struttura Organizzativa Autonoma le quote spettanti, in base agli iscritti aderenti alla singola Struttura Organizzativa Autonoma.
I singoli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nella misura stabilita dagli organi statutari.
Il Consiglio Nazionale dovrà fissare nel regolamento il numero minimo di iscritti per la sussistenza di una SOA.
L’adesione alla Federazione comporta per tutti gli associati uguali diritti e doveri.
I Dipartimenti, corrispondenti ai settori contrattuali di Università, Ricerca e AFAM, dispongono di propria autonomia amministrativa ed organizzativa, si dotano di un proprio Statuto, coerente con quello della Federazione, di un proprio codice fiscale, redigono un proprio bilancio che viene annualmente trasmesso alla FGU.
Il Dipartimento ha competenza , anche contrattuale, di rappresentanza del proprio settore.
La FGU attribuisce al dipartimento le prerogative sindacali che derivano dalla sua consistenza.
Art. 3
A tutti gli iscritti alla Federazione GILDA-UNAMS è garantita la partecipazione democratica alla vita associativa e all’elezione degli organi di governo interno, purché in regola con il versamento delle quote associative.
Organi della Federazione
Art. 4
Sono organi federali nazionali:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Coordinatore Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l’ Esecutivo Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.
Sono organi periferici regionali:
- l’ Assemblea Regionale;
- il Coordinatore Regionale;
- l’Esecutivo Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Collegio Regionale dei Sindaci.
Sono organi periferici provinciali:
- l’Assemblea provinciale;
- il Coordinatore provinciale;
- l’ Esecutivo Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Sindaci;
- il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- il Consiglio territoriale o di Ente delle RSU e TAS, iscritti alla FGU.
Art. 5
La Federazione GILDA-UNAMS è fondata sul principio della più ampia democrazia interna. Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi, ed in quelli di controllo, sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto delle deliberazioni assunte democraticamente. Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti o di controllo si rimanda alla redazione di uno specifico regolamento elettorale. Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete. Gli organi esecutivi collegiali decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.
Tutti gli organi durano in carica quattro anni.
Art. 6
Le cariche di Coordinatore Nazionale, Regionale e Provinciale della Federazione non sono cumulabili fra loro e sono, inoltre, incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti politici, o con l’appartenenza agli uffici scuola dei partiti. I membri del Collegio Provinciale, Regionale e Nazionale dei Sindaci e i membri del Collegio Provinciale e Nazionale dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti della Federazione ai rispettivi livelli. Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta degli Esecutivi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.
In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederanno il Coordinatore Regionale per gli organi provinciali e il Coordinatore Nazionale per gli organi regionali. I membri di tutti gli organi della Federazione, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.
Organi nazionali
Assemblea Nazionale
Art. 7
L’ Assemblea Nazionale dei delegati, è l'organo fondamentale che delibera la linea della Federazione.
Ogni quattro anni, in occasione del rinnovo degli organi, assume la forma di congresso ordinario dell'organizzazione che è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel
presente statuto.
L’Assemblea Nazionale è ambito supremo di definizione della linea politica unitaria.
Sarà compito dell’Assemblea Nazionale:
- esaminare e discutere la relazione sull'operato della Federazione e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale e politico;
- deliberare sull'indirizzo di politica sindacale;
- esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
- eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche dello statuto.
I delegati all’Assemblea Nazionale sono eletti su base territoriale, o dalle strutture associative interne, in ragione di un delegato ogni 1.000 iscritti o frazione superiore a 500.
In prima applicazione è garantito almeno un rappresentante a tutte le organizzazioni incorporate nella Federazione.
Il Consiglio Nazionale
Art.8
Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e dell’Assemblea Nazionale, che lo elegge.
Il Consiglio Nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica.
Il Consiglio Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, il Presidente Nazionale e l’ Esecutivo Nazionale, che ad esso rispondono del loro operato.
Il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione alla Federazione.
Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base.
Il Consiglio Nazionale ha, in particolare, il compito di:
- vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico della Federazione;
- designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;
- fissare i criteri per gli esoneri sindacali.
Alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale partecipa, con diritto di parola, il Segretario Generale della Confederazione di riferimento, qualora non ne faccia già parte.
Il Consiglio Nazionale è composto da 25 membri, esso si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta il Coordinatore Nazionale, o l’ Esecutivo Nazionale lo ritengano opportuno, si riunisce anche qualora lo richieda un terzo dei componenti, esso organizza i propri lavori secondo un proprio regolamento.
Il Consiglio Nazionale per gravi irregolarità può commissariare le strutture periferiche della Federazione; può altresì per gli stessi gravi motivi commissariare le strutture periferiche della Struttura Organizzativa Autonoma di cui all'art. 2 del presente statuto, qualora la Struttura Organizzativa Autonoma sia impossibilitata, per mancanza degli organi competenti a procedere autonomamente al commissariamento della propria struttura periferica. Il Consiglio Nazionale ratifica entro trenta giorni a pena di decadenza il commissariamento della struttura periferica della Federazione deliberato dall'Esecutivo nei casi d'urgenza.
Il Coordinatore Nazionale
Art. 9
Il Coordinatore Nazionale, membro di diritto del Consiglio Nazionale, rappresenta la Federazione GILDA-UNAMS nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale; attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità, con l’ Esecutivo Nazionale, che presiede, dirige e coordina; organizza e cura i rapporti con le segreterie provinciali e regionali. Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale;
mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare la Federazione e renderla sempre più rappresentativa assumendo opportune iniziative.
Il Presidente Nazionale
Art. 10
E’ il massimo garante del rispetto dello Statuto e delle norme interne. A tal fine ha la facoltà di rinviare al Collegio dei probiviri provvedimenti e delibere da assoggettare al controllo di legittimità. Il Collegio decide in via definitiva.
Il Presidente Nazionale presiede i lavori del Consiglio Nazionale, di cui è membro di diritto.
L’ Esecutivo Nazionale
Art. 11
L’Esecutivo Nazionale è organo esecutivo nazionale della Federazione; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocato periodicamente dal Coordinatore Nazionale che redige l’ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, esso elegge, nel proprio seno, un Tesoriere e uno o più Vice-Coordinatori. L’ Esecutivo è composto dal Coordinatore Nazionale, dal Presidente Nazionale e da altri 7 membri, eletti dal Consiglio Nazionale.
L'Esecutivo Nazionale dispone il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 13, lettera b) punto 3 del presente statuto nei confronti dell'associato che sia stato condannato con sentenza su fatti di particolare gravità sociale e scolastica e ne dispone il rinvio al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Collegio dei Sindaci
Art. 12
Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale. Esso è organo perfetto. Il Collegio dei Sindaci risponde della propria attività davanti all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo della Federazione e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Sindaci riferisce all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi della Federazione. I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita. Il Collegio dei Sindaci è convocato dal suo Presidente, d'intesa con il Tesoriere Nazionale, almeno un'altra volta all'anno.
Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 13
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri:
- in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse, nonché il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente. Gli atti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitivi.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- l'ammonizione;
- la deplorazione;
- la sospensione da 3 a 12 mesi;
- l'espulsione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dall'Esecutivo Nazionale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica. Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.
STRUTTURE PERIFERICHE
Art. 14
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria della Federazione GILDAUNAMS.
Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi nazionali della Federazione; svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi nazionali.
Il regolamento per l’elezione degli organi periferici provinciali e regionali verrà definito dal Consiglio Nazionale.
Consiglio Provinciale
Art. 15
Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 15. Per ogni provincia il numero dei Consiglieri Provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti. I Consiglieri Nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti. Il Consiglio Provinciale assume la direzione della Federazione nell'ambito delle competenze di cui all'art. 16; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza. Il Consiglio Provinciale designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio.
Coordinatore e Esecutivo Provinciale
Art. 16
Il Consiglio Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e, con successiva votazione, gli altri membri dell’Esecutivo Provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9, in rapporto proporzionale al numero dei Consiglieri Provinciali. Nel corso della sua prima riunione, l’Esecutivo Provinciale elegge, nel proprio seno, un Tesoriere uno o più Vice-Coordinatori. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza legale della Federazione nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità dell’Esecutivo. Il Consiglio Provinciale può, altresì, eleggere un Presidente che presiede, di norma, i lavori del consiglio. L’Esecutivo Provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il Consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.
Art. 16 bis
Il Consiglio territoriale o di Ente delle RSU e TAS, presieduto dal coordinatore provinciale o da un suo delegato, ha funzioni consultive relativamente all’indirizzo della contrattazione di istituto o di ente e fornisce pareri non obbligatori e non vincolanti; viene convocato dal coordinatore provinciale ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
Collegio Provinciale dei Sindaci
Art.17
Il Collegio Provinciale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.
Collegio Provinciale dei Probiviri
Art. 18
Il Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
L’Assemblea Regionale
Art. 19
L’Assemblea Regionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale nazionale. L’Assemblea Regionale dibatte e delibera le linee generali di politica sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali. Ha il compito, inoltre, di eleggere il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Sindaci.
Consiglio Regionale
Art. 20
Il Consiglio Regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal Congresso Regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali.
Il Consiglio Regionale:
- delibera su tutte le materie di carattere regionale;
- elegge, con votazioni separate, il Coordinatore Regionale e i membri di Esecutivo Regionale;
- esprime le proprie valutazioni sull'attività del Coordinatore Regionale e della Esecutivo Regionale;
- delibera azioni sindacali di portata regionale.
Coordinatore Regionale
Art. 21
Il Coordinatore Regionale:
- ha la rappresentanza politica e legale della Federazione nella regione;
- attua, nel rispetto del principio della collegialità, con l’Esecutivo, la linea di politica sindacale deliberata dall’Assemblea Regionale e dal Consiglio Regionale;
- cura i rapporti con i Segretari Provinciali;
- mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per valorizzare la Federazione, assumendo opportune iniziative;
- convoca e presiede, d’intesa con l’ Esecutivo, il Consiglio Regionale.
Esecutivo Regionale
Art. 22
L’ Esecutivo Regionale è composto da:
- il Coordinatore Regionale;
- 2 o 4 membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze delle singole realtà regionali. L’Esecutivo Regionale ha sede nel capoluogo di regione.
Nella sua collegialità:
- attua le delibere del Consiglio Regionale;
- predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in armonia con la linea politica nazionale ed elegge, tra i suoi componenti, il tesoriere;
- nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici.
Collegio Regionale dei Sindaci
Art. 23
Il Collegio Regionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.
Art. 24
Il patrimonio della Federazione GILDA-UNAMS è costituito:
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote d'iscrizione;
- dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
- da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.
Art. 25
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art. 26
L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
Art. 27
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.
Approvato durante l'Assemblea Nazionale della Federazione Gilda Unams del 30 maggio 2018