Regolamento di attuazione dello statuto

Martedì, 05 Ottobre 2021 15:54

TITOLO I

ART. 1

STRUTTURE ORGANIZZATIVE AUTONOME

  1.  Le Strutture Organizzative Autonome (S.O.A.), di cui all’art. 2 dello Statuto della Federazione Gilda Unams (FGU) contribuiscono, per gli ambiti di competenza loro delegati, a perseguire i fini statutari della Federazione.
  2. Alla gestione ed organizzazione interna delle S.O.A. si provvede con statuti o regolamenti autonomamente definiti (comunque coerenti con lo statuto della Federazione) attraverso strutture dirigenziali ad ogni livello.
  3. Nella organizzazione interna delle S.O.A. sono rispettati i principi di democrazia, trasparenza e tutela delle minoranze.
  4. Le strutture dirigenziali S.O.A. durano in carica quattro anni. Sono rinnovate nei mesi che precedono il rinnovo degli Organi statutari della Federazione, secondo le indicazioni del Coordinatore Nazionale della Federazione.
  5. Ogni quattro anni le Assemblee nazionali delle S.O.A. o Organismi equivalenti eleggeranno, per la quota spettante, i delegati all’Assemblea Nazionale della Federazione Gilda Unams.
  6. Le Assemblee nazionali S.O.A. possono, per gli ambiti di loro competenza, elaborare proposte ed indicazioni sulle questioni di politica scolastica da sottoporre all’Assemblea nazionale della FGU e al Consiglio nazionale.
  7. I dirigenti S.O.A. gestiscono le risorse della propria struttura con piena autonomia e responsabilità e in qualità di amministratori rispondono del loro operato.
  8. Le S.O.A. sono tenute a dare conto annualmente, delle risorse amministrate attraverso rendiconti.
  9. Gli iscritti alla Federazione attraverso le S.O.A. possono, con atto scritto, dichiarare espressamente a quale struttura organizzativa intendano fare riferimento.

    I passaggi organizzati tra SOA sono vietati.

    In un mese ci può essere un solo passaggio tra SOA, nella stessa provincia.

    Si fa eccezione se si tratta di transito nella SOA specializzata per la categoria di appartenenza.

    Le revoche finalizzate alla reiscrizione ad altra SOA della FGU sono trattate al pari dei passaggi.

    Nel caso di passaggio di SOA, qualora l’iscritto sia componente degli organi statutari di Federazione, decade immediatamente da qualsiasi carica statutaria: ciò al fine di tutelare la rappresentanza della SOA che ha ceduto l’iscritto. In questi casi si procede alla surroga oppure, eventualmente, a quanto previsto dall’art.3, lettera d) del presente regolamento.
  10. Alla Federazione Gilda Unams può iscriversi personale in quiescenza.

  11. Sino all’organizzazione di un tesseramento unico del personale in pensione, l’adesione dei colleghi in quiescenza avviene attraverso le S.O.A., con la quota di iscrizione in vigore nelle singole strutture.

    In caso di soci espulsi o dimessisi in coincidenza con procedimenti del collegio dei probiviri, la nuova iscrizione è ammessa solo a seguito di specifica delibera dell'esecutivo nazionale. In caso di iscrizioni prive di detta delibera esse non sono valide e in ogni caso il pagamento della quota non attribuisce alcun diritto di elettorato attivo e passivo.

  12. La prova dell’iscrizione viene fornita o mediante esibizione dei tabulati INPDAP, ovvero con la dimostrazione di versamento alla S.O.A. della quota di adesione mediante documento certo (conto corrente bancario o postale), è esclusa l’esibizione di autocertificazioni o ricevute informali.

    In occasione dei congressi sono computati i soci iscritti di cui al precedente periodo entro la data apposta sulla comunicazione di indizione dei congressi.

  13. La quota di competenza della FGU (50 eurocent mese), per l’intero anno scolastico, viene riversata dalle S.O.A. alla Tesoreria FGU almeno un mese prima del termine dell’esercizio finanziario.
  14. Il personale in quiescenza, regolarmente iscritto, gode di piena parità di diritti con tutti i soci, compreso l’ elettorato attivo e passivo.

  15.  Per i colleghi in quiescenza la quota di iscrizione alla Federazione minima annuale è fissata in Euro 80,00.

  16. Il Segretario nazionale o equivalente S.O.A. è autorizzato a gestire le porzioni di anagrafe degli iscritti riguardanti la propria struttura. La delega alla gestione di detta anagrafe sarà trasmessa a ciascuno Segretario con atto formale del Rappresentante legale nazionale della Federazione, con la specificazione dei limiti di utilizzo previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento di dati sensibili.

  17. Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato con la maggioranza semplice degli aventi diritto dal Consiglio Nazionale della Federazione. Entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

  18. Tutte le norme contenute nei previgenti statuti e regolamenti delle S.O.A. in contrasto con quelle dello Statuto della Federazione e con quelle del presente Regolamento sono da ritenersi disapplicate. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento le S.O.A. hanno l’obbligo di rendere coerenti con lo statuto nazionale della Federazione e con il presente Regolamento di Attuazione i propri statuti o regolamenti interni.

 

ART. 2

REGOLE GENERALI

  1. A tutte le strutture della Federazione deve essere garantito l’ accesso alle prerogative sindacali a livello provinciale e regionale.
  2. Il livello minimo per l’accesso ai diritti sindacali (permessi, assemblee ecc.) è di 50 iscritti per provincia.
  3. Nelle province in cui nessuna struttura raggiunga il livello minimo di 50 iscritti l’esercizio delle prerogative sindacali è autorizzato unicamente dai Rappresentanti legali nazionali.
  4. A livello di contrattazione di istituto ogni struttura operativa assiste le proprie RSU. In mancanza di RSU il compito viene assunto dalla struttura con il maggior numero di iscritti nell'istituto.
  5. La politica nazionale della Federazione Gilda-Unams è deliberata dagli organi statutari nazionali. Gli organi regionali e provinciali, purché in coerenza con le linee nazionali, sono competenti esclusivamente per i rispettivi ambiti territoriali.
    La suddivisione delle competenze riguarda anche gli organi di informazione di qualsiasi tipo.
    Gli organi ed i dirigenti locali non possono in alcun modo invadere le sfere di competenza nazionale, risultando in caso contrario incompatibili con le cariche rivestite.
    Per i distaccati sindacali, restano ferme le incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti dello Stato.
    Nei casi di mancato rispetto di quanto descritto al presente comma, previa diffida, gli organi nazionali possono deliberare la decadenza dalle cariche rivestite e , nei casi più gravi applicare, con maggioranza qualificata, la previsione di cui all’art.24 del Codice Civile.
    Contro tali decisioni è sempre ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei probiviri.

 

ART. 3

REGOLAMENTO ELETTORALE

  1. Secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, nelle elezioni interne della Federazione si applica il sistema proporzionale o comunque sistemi che garantiscano la tutela delle minoranze e la democrazia partecipativa.
  2. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri affinché il suddetto sistema sia quanto più possibile rappresentativo dell’universo elettorale di riferimento. A tal fine le procedure da adottare saranno le seguenti:
    1. Presentazione di liste di candidati, contrassegnate con un numero crescente, secondo l’ordine di presentazione;
    2. Effettuazione della votazione con l’apposizione di un segno sulla lista prescelta;
    3. Attribuzione di preferenze consentita fino ad un massimo del 50% dei candidati in lista (fanno eccezione le liste con un solo candidato, ovviamente esprimibile, e quelle con un numero dispari per le quali le preferenze esprimibili saranno pari al numero immediatamente inferiore alla metà (es. 13 = 6);
    4. Per l’attribuzione dei seggi viene preso come riferimento il modello elettorale RSU;
    5. In caso di parità di preferenze precederà il candidato anagraficamente più anziano.
  3. Verrà costituita una Commissione Verifica Poteri nazionale in cui saranno rappresentate tutte le SOA. La Commissione Verifica Poteri sarà composta da un rappresentante delle stesse SOA e da loro designato. La Commissione elegge al suo interno un presidente.

  4. Nel caso in cui non si possa procedere alla surroga per esaurimento della lista relativa all’elezione degli organi statutari, le elezioni suppletive verranno effettuate avendo cura - per quanto possibile - che non sia alterata la rappresentanza della SOA che ha prodotto l’elezione del proprio candidato.

TITOLO II

ART. 4

ASSEMBLEA REGIONALE

  1. L’Assemblea regionale della Federazione GILDA UNAMS è costituita dai delegati eletti nelle assemblee provinciali delle singole strutture operative.
  2. Ogni delegato disporrà di un voto ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 fino ad un massimo di 5 voti per delegato.
  3. I voti vengono computati sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del tesoro disponibili, alla data della convocazione.
  4. In assenza saranno computati sull’ultimo dato ufficiale comunicato dall’Aran.
  5. L’A.R. risulterà legittimamente costituita quando siano presenti il 50%+1 degli aventi diritto.
  6. L’A.R. elegge al suo interno un ufficio di presidenza.
  7. E’ interesse delle singole strutture partecipare a tutte le fasi dei lavori, l’assenza non sarà motivo di impugnazione degli atti deliberati e delle decisioni assunte dall’assemblea stessa.
  8. Il Coordinatore nazionale, con propria circolare, indicherà i termini temporali entro i quali le A.R. si dovranno tenere e le strutture che avranno l’onere dell’iniziativa della convocazione alle quali saranno contestualmente inviati i riferimenti nominativi dei responsabili delle altre strutture presenti sul territorio.
  9. La mancata convocazione di una o pi strutture a partecipare all’A.R. sarà motivo di annullamento dell’A.R. stessa e di tutti gli atti eventualmente deliberati.
  10. Le convocazioni saranno valide quando siano state inviate con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) e a mezzo comunicazione di cui si abbia ricevuta (raccomandata, fax, e-mail).
  11. Ai sensi dello Statuto l’Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 15. Il numero dei componenti, sempre dispari, viene deliberato dall’Assemblea Regionale.
  12. L’ Assemblea Regionale delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
  13. Il Coordinatore Regionale convoca il Consiglio Regionale non meno di 2 volte all'anno, ed ogni qualvolta l'Esecutiva Regionale lo decida. Il Coordinatore Regionale riunisce l'Esecutiva Regionale almeno 3 volte all'anno, di norma in concomitanza con la sottoscrizione dei contratti regionali.

 

ART. 5

ASSEMBLEA PROVINCIALE

  1.  L'Assemblea provinciale della Federazione GILDA UNAMS è costituita dai delegati eletti dalle singole strutture organizzative autonome provinciali di seguito denominate strutture.
  2. Ogni delegato disporrà di un voto ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 fino ad un massimo di 10 voti per delegato.
  3. I voti vengono computati sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del tesoro disponibili scorporati per struttura e per provincia.
  4. L’ A.P. risulterà legittimamente costituita quando siano presenti i 50% + 1 degli aventi diritto.
  5. L'A.P. elegge al suo interno un ufficio di presidenza.
  6. E' interesse delle singole strutture partecipare a tutte le fasi dei lavori, l'assenza non sarà motivo di impugnazione degli atti deliberati e delle decisioni assunte dall'Assemblea stessa.
  7. Il Coordinatore nazionale, con propria circolare, indicherà i termini temporali entro i quali le A.P. si dovranno tenere e le strutture che avranno l'onere dell'iniziativa della convocazione alle quali saranno contestualmente inviati i riferimenti nominativi dei responsabili delle altre strutture presenti sul territorio.
  8. La mancata convocazione di una o pi strutture aventi titolo a partecipare all'A.P. sarà motivo di annullamento dell'A.P. stessa e di tutti gli atti eventualmente deliberati.
  9. Le convocazioni saranno valide quando siano state inviate con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) e a mezzo comunicazione di cui si abbia ricevuta (raccomandata, fax, e-mail).
  10. Ai sensi dello statuto all'Assemblea Provinciale elegge il Consiglio Provinciale composto da un minimo di 7 membri ed un massimo di 15. Il numero dei componenti viene deliberato dall'Assemblea Provinciale.
  11. L’Assemblea provinciale della Federazione elegge il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
  12. Per favorire i processi di integrazione tra le strutture federali gli organi statutari nazionale e territoriali ad ogni livello garantiranno a tutti, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente in materia, la piena fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali, in proporzione ai numeri rappresentati nella provincia anche se al di sotto dei 50 iscritti attraverso gli organi e le strutture legittimamente preposte.

 

Approvate dal Consiglio Nazionale FGU tenutosi a Roma in data 30 novembre 2022.

Integrazioni approvate dal Consiglio Nazionale FGU tenutosi a Roma l' 11 aprile 2022

  • è istituita la carica "Presidente nazionale onorario" che ha facoltà di partecipare ai lavori degli organi statutari nazionali con funzione consultiva e diritto di parola;
  • i rappresentanti nazionali dei dipartimenti Afam, Ricerca e Università se non eletti componenti del Consiglio nazionale, hanno facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio, con funzione consultiva e diritto di parola
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