- SCARICA E DIVULGA IL VOLANTINO UNITARIO
- INDICAZIONI OPERATIVE AGGIORNATE AL 26 MAGGIO 2015
Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie superiori.
Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.
I primi due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola.
Il calendario, una volta esposto, non può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi).
Una eventuale variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come azione antisindacale.
Se in uno stesso giorno fra i primi due del calendario sono presenti scrutini delle classi conclusive del corso di studi e scrutini delle classi non conclusive, si potrà scioperare solo per quest’ultime.
Se nei primi due giorni di scrutinio sono presenti solo classi conclusive del corso di studi non si può effettuare lo sciopero.
Ma in questo caso il giorno di sciopero dello scrutinio si intende differito nella giornata in cui sono in calendario “anche” classi non conclusive o “solo” classi non conclusive.
Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Quindi, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, è possibile impedire l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.
Nell’accordo sull’attuazione della legge 146/2000 allegato al CCNL/1999 ( attualmente in vigore perché l’ultimo validato dalla commissione di garanzia) e nel successivo accordo al Miur sui minimi ATA dell’8 ottobre 1999 si definiscono gli ambiti relativi ai minimi di servizio da garantire in caso di scioperi:
ART. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE.
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali ….. dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
…. (omissis)
ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
…. (omissis)
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) …. (omissis)
c) …. (omissis)
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.
La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (quali sono gli scrutini) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) …. (omissis)
f) ….. (omissis)
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione; …. (omissis)