La logica è quella che, pur di risparmiare, l’amministrazione legittimerà le violazioni di legge necessarie per strutturare cattedre oltre le ore previste dalle vigenti norme a riguardo.
Per brevità espositiva si richiamano le più importanti fonti di legge che tutelano l’orario di lavoro dei docenti:
L’art. 28 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/09 ed al biennio economico 2006/07, ha statuito che:” Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali...
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento..”.
L’art. 30 del citato contratto, ai fini della regolamentazione delle ore aggiuntive di insegnamento, ha richiamato l’art. 30 del CCNI del 3.08.1999, il quale ha chiaramente disposto che:” le attività aggiuntive di insegnamento” possono, discrezionalmente essere svolte dai docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all’orario d’obbligo di servizio.
La c.m. 38 del 2 aprile 2009, avente ad oggetto:” Dotazione organiche del personale docente per l’a.s.2009/10- Trasmissione schema di decreto interministeriale”, alla voce “ Istruzione secondaria di II grado”, ha statuito che:” Ai sensi dell’art. 35, 1 comma, della L. 27 dicembre 2002 e relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione,ovviamente, per quelle cattedre che comunque non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. conc. 52/A). Al solo fine di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore va applicato anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico delle lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre a 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.”
L’allegato Decreto interministeriale al comma 6 dell’art. 6 ha stabilito che:” I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate nei commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore settimanali ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”
Di tanto è stata data conferma,successivamente, dalla c.m. 63 del 6 luglio 2009, avente ad oggetto:” Anno scolastico 2009/10- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto”, che, alla voce: “Scuola secondaria di II grado”, ha previsto la possibilità di “costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, sempre però nell’ambito dell’orario previsto dall’attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse”.
Per ultimo, il decreto interministeriale allegato alla c.m. 37 del 20.04.2010 ha confermato che le cattedre sono costituite con “non meno di 18 ore settimanali”.
Non pare possano sorgere dubbi a proposito, atteso che l’unica eccezione prevista al superamento delle cattedre a 18 ore è condizionata alla salvaguardia della titolarità dei docenti soprannumerari. Non sono stati contemplati altri criteri, tant’è che l’eventuali attribuzioni di spezzoni superiori alle ore 18 necessitano del “consenso” dei docenti, nel limite delle 24 ore settimanali.
Per cui ogni diversa determinazione è illegittima per violazione e falsa applicazione di tutte le citate norme di legge.
E’ opportuno, pertanto, verificare se dai “prospetti degli organici di diritto” di ogni singola scuola le cattedre sono state costituite in conformità di legge o meno.
In tale ultima ipotesi, i coordinatori provinciali possono contattare l’ufficio legale per valutare, nel caso concreto, quali iniziative intraprendere per far cessare tale ennesima ingiustizia.
avv. Tommaso de Grandis