Come risaputo con la recente sentenza della Corte Costituzionale nr. 80 del 22.02.2010, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008) nella parte in cui ha fissato un limite massimo al numero dei posti degli in segnanti di sostegno.
In sintesi i Giudici della Consulta hanno chiarito che:
a-La qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, è un diritto fondamentale
b-L’individuazione in questo ambito di un “nucleo indefettibile” di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure;
c-Per cui obiettivo primario è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è illegittimo un intervento minore purchè non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi;
d-Con la possibilità di ricorrere per l’uno o per l’altro intervento, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, anche all’assunzione di insegnanti in deroga, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale;
e-Comportando tutto in conclusione che dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizione date.
Sul punto si è adeguata la prima giurisprudenza del Consiglio di Stato che, pur non mettendo in discussione quanto affermato dalla Corte Costituzionale, ha soggiunto che, valutata la specificità della situazione, è possibile acconsentire una rimodulazione delle ore in questione, con un rinnovato accertamento delle ore necessarie presso una struttura pubblica.
Nel frattempo è intervenuto il decreto interministeriale allegato alla c.m. prot.n.3583 del 20 aprile 2010 il quale, nell’interpretare la suddetta sentenza della Corte Costituzionale, ha iniziato ad affermare che “ si tratta di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”.
Riservandosi di impartire, poi, ulteriori istruzioni sul punto.
Infine è intervenuto il d.l. 31.05.10, prot.n. 78, riguardante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale ha bloccato il numero dei posti di sostegno sui livelli dell’a.s. 2009/10, salvo deroghe per casi gravi.
Alla luce delle suddette novità, la Federazione Gilda- Unams intende continuare a tutelare il diritto fondamentale del disabile al fine della debita integrazione scolastica nonché battersi per la tutela dei posti di lavoro dell’insegnanti di sostegno.
Pertanto, si invitano le segreterie provinciali a monitorare la situazione delle assegnazione delle ore di cui è questione, poiché, nel corso di questi mesi, l’amministrazione scolastica regionale e provinciale sta già predisponendo gli organici di diritto anche con riferimento ai posti ed alle ore di sostegno.
Sarebbe opportuno acquisire, dai suddetti Uffici, tutta l’informativa preventiva al fine della suddetta verifica, prima dell’inizio dell’anno scolastico nonché invitare le famiglie ad aggiornare la diagnosi funzionali se datata.
Liddove dovessero rilevarsi indebiti tagli alle ore di sostegno i segretari provinciali potranno contattare questo ufficio legale che darà tutte le informazioni e , se del caso, gli strumenti utili al fine della tutela dei “nucleo indefettibile di garanzie” di cui è indiscutibilmente titolare l’alunno diversamente abile.
L’Ufficio è a Vs. disposizione, come da orario già a Voi comunicato, ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 19.30 al nr. 328 / 0563426
Si allega alla presente comunicazione una scheda riassuntiva di supporto alle eventuali iniziative che le singole province vorranno porre in essere.
Roma li 9 giugno 2010
F.to Avv. Tommaso de Grandis