"I tempi stringono ed è molto grave che il ministro Profumo non sia ancora riuscito a presentare una proposta alternativa all'aumento dell'orario di lavoro per i docenti per rispettare i risparmi dettati dalla spending review. Noi lotteremo fino in fondo per contrastare le 24 ore e, a questo punto, lo sciopero e la manifestazione del 24 novembre saranno soltanto l'inizio di una dura battaglia". Così il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta la notizia della mancanza di una copertura finanziaria per evitare il passaggio da 18 a 24 ore settimanali di insegnamento.
Viene così abrogato il comma 10 dell'art. 12 del D.L. 78/2010 che prevedeva, con effetto sulle anzianità contributive maturate dall'!/1/2011, che il computo dei Trattamenti di Fine Servizio, comunque denominati, dei pubblici dipendenti fosse effettuato secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
Di fatto il provvedimento del Governo dispone il ritorno alla previgente indennità di buonuscita e, di conseguenza, diventa legittima la trattenuta previdenziale applicata mensilmente sullo stipendio.
Va ricordato che il comma 10 citato stabiliva per tutti i pubblici dipendenti il passaggio dalla buonuscita, comunque denominata, al Trattamento di Fine Rapporto. Le amministrazioni però hanno continuato ad applicare la trattenuta del 2,50% dell'80% della retribuzione utile (indicata sul cedolino dello stipendio alla voce "Opera di previdenza / TFR"); trattenuta che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 223 del 2012.
NUORO - I pionieri, sono stati i docenti dell’ex istituto Magistrale di via Deffenu: già da poche ore dopo la proposta del ministro Profumo di aumentare di sei ore il loro orario di lavoro, senza adeguata contropartita, senza tenere conto della gran mole di lavoro sommerso che già fanno gli insegnanti e senza sbloccare finalmente gli scatti di anzianità, avevano già preparato i primi documenti di fuoco,
E altrettante “dichiarazioni di sospensione delle attività non obbligatorie” consegnate al preside e inviate anche al ministero dell’Istruzione. Che tradotto in altri termini significa niente viaggi di istruzione, nessuna disponibilità a tenere i corsi di recupero pomeridiani per gli studenti in difficoltà, nessuna attività extra-curricolare.
Da lì, la guerra sottile tra i banchi si è diffusa a macchia d’olio in tutte le altre scuole superiori cittadine che hanno costituito una sorta di coordinamento anti-Profumo. E dopo gli annunci dei giorni scorsi, si tradurrà in diverse assemblee sindacali, e delle rappresentanze Rsu, fino ad arrivare allo sciopero del 24 novembre.
Il ritardo non è certo imputabile ai docenti, che dovevano presentare le domande entro il 24 settembre 2012, ma totalmente all'Amministrazione che non riesce neppure a rispettare le scadenze che essa stessa si è data.
"E' un primo passo importante, ma continueremo a vigilare. Anche perché il ricorso ai voti di fiducia è sempre dietro l'angolo". Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta così la presentazione dell'emendamento alla Camera da parte dei tre partiti di maggioranza per l'abrogazione della norma contenuta nella legge di stabilità sull'aumento dell'orario delle lezioni frontali per i docenti (da 18 a 24 ore).
Il provvedimento inserito nel DDL Stabilità: art.3, comma 35
Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"