Viene così abrogato il comma 10 dell'art. 12 del D.L. 78/2010 che prevedeva, con effetto sulle anzianità contributive maturate dall'!/1/2011, che il computo dei Trattamenti di Fine Servizio, comunque denominati, dei pubblici dipendenti fosse effettuato secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
Di fatto il provvedimento del Governo dispone il ritorno alla previgente indennità di buonuscita e, di conseguenza, diventa legittima la trattenuta previdenziale applicata mensilmente sullo stipendio.
Va ricordato che il comma 10 citato stabiliva per tutti i pubblici dipendenti il passaggio dalla buonuscita, comunque denominata, al Trattamento di Fine Rapporto. Le amministrazioni però hanno continuato ad applicare la trattenuta del 2,50% dell'80% della retribuzione utile (indicata sul cedolino dello stipendio alla voce "Opera di previdenza / TFR"); trattenuta che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 223 del 2012.
Con il D.L. n. 185 l'Esecutivo è intervenuto per salvaguardare la tenuta dei conti dello Stato. Infatti, se fosse stato mantenuto il TFR le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto restituire a ogni dipendente in media 1.000-1.100 euro entro breve termine e sospendere la trattenuta previdenziale sugli stipendi futuri (25-55 euro mensili per i dipendenti della scuola).
In definitiva ai pubblici dipendenti con contratto a tempo indeterminato antecedente all'1/1/2001:
1. continuerà ad essere computato il TFS secondo le regole previste dall'art. 37 del dPR n. 1032/1973 e s.m.i.;
2. continuerà ad essere applicata la trattenuta previdenziale, ora ritornata legittima.
Alla stessa trattenuta rimangono assoggettati anche i dipendenti che erano gia in regime di TFR: coloro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dopo il 30/12/2000 e, per la scuola, chi ha aderito al Fondo Espero. Questa disposizione è stata emanata, con il dPCM del 20/12/1999 come integrato dal dPCM del 2/3/2001, allo scopo di evitare disparità retributiva tra personale in regime di TFS e quello in regime di TFR; ha però determinato un'evidente disparita di trattamento dei pubblici dipendenti rispetto a quelli privati, che per il TFR non sono assoggettati ad alcuna trattenuta.
Per coloro che sono andati in pensione nel 2011 e 2012, lo stesso D.L. n. 185 dispone che entro un anno sarà riliquidata d'ufficio secondo le previdenti regole del TFS, anche la quota di buonuscita maturata successivamente all'anno 2010.
Infine, per quanto riguarda i processi avviati dai dipendenti per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute e la cessazione del contributo a loro carico, il decreto in oggetto ne dispone l'estinzione di diritto.
Le sentenze emessa saranno perciò prive di effetti, tranne quelle passate in giudicato.
3/11/2012
Rosario Cutrupia