Sono state "recuperate", per i 60 ricorrenti, circa 540 ore per settimana, pari a 2.160 ore mensili di sostegno negate; a ciò si aggiunga che 540 ore in meno corrispondono al taglio di 30 posti di sostegno, il tutto sulle spalle di disabili e di lavoratori precari.
Questa volta i Giudici del TAR di Bari hanno disposto, in via definitiva, con sentenza iscritta al r.g. 378/2011, l'annullamento di tutti i provvedimenti con cui i dirigenti scolastici hanno ridotto del 50% le ore previste dalle ASL nelle rispettive diagnosi funzionali degli alunni disabili nonché ha condannato alle spese l'Amministrazione soccombente.Tra i profili più significativi che la sentenza ha ribadito si evidenzia che:
1- la posizione giuridica dei disabili è un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione e della L.104/92;
2- per l'effetto, tale diritto non può soggiacere a pretestuose logiche di esigenze di bilancio;
3- ciò vuol dire che il contenuto della prestazione del sostegno non deve essere determinato e specificato né dai genitori, né dagli esercenti la patria potestà, né tantomeno dall'Amministrazione scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla ASL , unico organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del singolo disabile;
4- l'Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente alla minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla ASL, configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l'esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria;
5- diversamente opinando il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo peraltro evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell'organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile ed equiparabile alla mancata erogazione del servizio;
6- La natura di diritto fondamentale non consente infatti alcuna elasticità nella erogazione, né alcuna discrezionalità dell'Amministrazione.
Né può ritenersi ammissibile, contrariamente agli assunti dell'Avvocatura dello Stato, che la valutazione finale sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa dell'intervento di sostegno sia riservata all'Amministrazione invece che alla A.S.L., la quale costituisce invece l'unico soggetto tecnicamente idoneo ad esprimere siffatto giudizio di adeguatezza del livello dell'intervento di sostegno.
IL COORDINATORE PROVINCIALE
Prof. Ruggiero Pinto