Il Dott. Piscitelli ha informato le OO.SS. che in questa tornata sarà possibile attivare 31 corsi - di cui almeno 1 in ciascuna delle 18 Regioni - con un numero di 40/50 partecipanti, per cui gli ammessi potranno oscillare fra 1.240 e 1.550.
Inoltre, il rappresentante dell' Amministrazione ha precisato che le domande di partecipazione saranno volontarie e che non si terrà conto delle disponibilità a partecipare dichiarate all' atto del monitoraggio effettuato nei mesi scorsi: pertanto chi ha interesse a frequentare i suddetti corsi di riconversione dovrà presentare la domanda attestando di appartenere a classi di concorso o tipologie di posti in esubero nella provincia di titolarità, oppure di essere essi stessi in esubero, in quanto trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata in altra istituzione scolastica.
Nell' incontro in programma il 9 ottobre prossimo - dopo che il MIUR avrà fornito alle OO.SS. gli esuberi nazionali suddivisi per provincia, per ordine e grado di scuola e per classe di concorso o tipologia di posti relativi agli organici concernenti il 2012/13 - si determineranno le classi di concorso cui attribuire la precedenza per la suddetta riconversione. Attualmente sono fuori discussione l' A075, l' A076 e la Tabella C, di cui in particolare la C555 e la C 999 relative al personale trasferitosi dagli EE.LL. ai sensi della L. 124/99 e che attualmente sono privi di titoli di studio e/o professionali spendibili per l' insegnamento.
Ad essi - oltre alle altre classi di concorso e tipologie di posti di cui sopra - vanno aggiunti coloro che prestano servizio su posti di sostegno, in quanto utilizzati a domanda, senza il previsto possesso della specializzazione. Il MIUR ha proposto di riconoscere la precedenza anche a coloro che hanno frequentato corsi attinenti al sostegno organizzati dagli UU.SS.RR. Su questo punto la Gilda UNAMS ha chiesto di conoscere quali sono i corsi di sostegno che s' intendono legittimare, onde evitare il depauperamento delle competenze didattiche, metodologiche e contenutistiche proprie dei docenti di sostegno.
La ns. Delegazione, intervenendo in merito a quanto sopra, ha premesso che ritiene ineludibile il rispetto degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/12 e, precisamente ha sottolineato che i suddetti corsi organizzati dall' Amministrazione non devono comportare spese per i partecipanti e che, trattandosi a tutti gli effetti di servizio, esso debba essere alternativo e non aggiuntivo a quello d' istituto. Inoltre, qualora i docenti interessati dovessero essere ammessi a fruire del diritto allo studio, essi non devono intaccare l' aliquota del 3% riservata per tale finalità al restante personale.
In merito alla precedenza che il MIUR intende riconoscere al personale più giovane, la ns. Federazione si è richiamata al rispetto delle posizioni derivanti dal punteggio d' inserimento nelle graduatorie per l' individuazione dei soprannumerari, in quanto - trattandosi di domanda volontaria - va privilegiato il punteggio più elevato.
Infine, la ns. Delegazione - relativamente ai docenti inseriti nella C555 e nella C999 - ha evidenziato contrarietà qualora dovesse essere avviato ai suddetti corsi il personale senza il possesso di alcun titolo specifico valido per l' insegnamento, dato che ad essi sono riservati i posti ATA, come disposto dall' art. 14 del DM 95/12 (Spending review) che ne ha previsto l' inquadramento.
Non è ammissibile per la Gilda degli Insegnanti che il sostegno ad alunni disabili possa diventare appannaggio di chi non ha la benchè minima competenza nel campo della didattica.
LA DELEGAZIONE