a nome della scrivente organizzazione sindacale Le chiedo, con cortese urgenza un incontro sindacale sull'argomento qui sotto illustrato.
Come è noto, i disoccupati che dal 1° gennaio scorso non saranno in grado di vantare il possesso dei requisiti per l'Aspi, potranno fruire di un'indennità sussidiaria denominata mini-Aspi, che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.
I requisiti previsti dalla legge sono i seguenti: «almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi». Non di meno, con il messaggio 20774 del 17 dicembre scorso, l'Inps ha stabilito che chi ha maturato nel 2012 i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, solo per quest'anno, potrà fruire ancora del beneficio calcolato con i vecchi requisiti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.
Resta il fatto che la novella di cui all'art.2 della legge 92/2012, oltre a modificare i requisiti di accesso al beneficio, prevede che la domanda debba essere presentata entro i due mesi successivi all'ottavo giorno dalla cessazione e che la costanza di un nuovo rapporto di lavoro fa decadere automaticamente l'indennità eventualmente in godimento.
Pertanto, il lavoratore, anziché ottenere un indennizzo per i periodi di disoccupazione pregressi (come avveniva con l'indennità con i requisiti ridotti), con la nuova disciplina potrà ottenere un mero sussidio sostitutivo della retribuzione, ma solo a far data dall'ottavo giorno di disoccupazione.
Ciò determinerà, a regime, una grave disparità di trattamento a danno dei supplenti brevi e saltuari che, a causa della intermittenza del rapporto di lavoro e del numero esiguo di giornate di lavoro, non solo rischiano di non maturare il diritto all'indennità ma, addirittura, potrebbero vedersi preclusa la possibilità di percepire l'indennizzo, proprio per effetto dell'intervenienza di nuovi rapporti di lavoro ( talvolta della durata di un solo giorno) che andrebbero a determinare la cessazione automatica del versamento dell'indennità medesima.
Per questi motivi la scrivente O.S. chiede a codesto Ministero un incontro urgente al fine di affrontare la questione.
Cordiali saluti La vicecoordinatrice nazionale
Roma, 21 gennaio 2013 Maria Domenica Di Patre