PRECARI: SENTENZA FAVOREVOLE ANCHE A BELLUNO

Lunedì, 25 Giugno 2012 09:53
TRIBUNALE_BELLUNOCOMUNICATO STAMPA della Gilda di Belluno
Sentenza storica: un nuovo passo verso la civiltà del lavoro
Parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato

 

Al termine di un lungo ed impegnativo contenzioso tra la F.G.U – Gilda degli Insegnanti di Belluno, rappresentata dagli Avvocati Marco Cini e Giovanni Attilio De Martin, e l'Amministrazione U.S.T. – BL, il Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 79/2012 del 19 giugno 2012, riconosce ed applica la parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato (c.d. personale "precario") in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, la quale stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato".

 

Nella fattispecie, il contenzioso riguardava la ricostruzione della carriera del personale docente neoassunto della scuola statale. Ricostruzione che computa solo parzialmente, e non integralmente, il servizio precedente l'assunzione (c.d. servizio preruolo), con ovvie conseguenze di rallentamento della carriera. Il Tribunale di Belluno ha ritenuto ingiustificata la ricostruzione parziale della carriera, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, e quindi ha stabilito il diritto dei ricorrenti all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento svolto prima dell'assunzione ed ha condannato l'Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto.

 

Altresì l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 4.500,00.

 

Va sottolineato che la sentenza ottenuta dalla F.G.U – Gilda degli Insegnanti di Belluno è particolarmente innovativa, in quanto nella materia della ricostruzione della carriera del personale di ruolo esiste un unico precedente, rappresentato dalla sentenza n. 758/2011 del Giudice del Lavoro di Padova, la quale, in una identica causa promossa ancora una volta dalla Gilda e dagli stessi avvocati Marco Cini e Giovanni Attilio De Martin, ha deciso nello stesso modo del Tribunale di Belluno.


La sentenza conferma appieno la posizione sostenuta dalla F.G.U – Gilda degli Insegnanti di Belluno in merito alla parità di trattamento tra personale di ruolo e personale "precario". Non è un caso che, anche nella nostra Piattaforma contrattuale, rivendichiamo la completa equiparazione (e ciò vale anche per tutti gli altri aspetti contrattuali che purtroppo prevedono un trattamento in pejus del personale "precario") del personale docente, poiché ad uguali doveri devono corrispondere uguali diritti e viceversa.


Rivendicazione inascoltata dall'Amministrazione ma riconosciuta dalla magistratura: un nuovo passo verso la civiltà del lavoro.


Il Coordinatore Provinciale
F.G.U. – Gilda degli Insegnanti Belluno
Milena Zucco
Belluno, 25 giugno 2012

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