CONCORSO DDG 82/2012 - NOTA MIUR 779

Martedì, 05 Febbraio 2013 10:50
ITALIAOGGI

Il ministero ammette.
I criteri per il dimensionamento
di Carlo Forte
ItaliaOggi, 5.2.2013
Dal prossimo anno scenderà di 100 unità, da 1000 a 900 alunni, il numero minimo di alunni per costituire un'istituzione scolastica dotata di un preside e di un direttore dei servizi generali e amministrativi titolari. La determinazione del numero dei dirigenti scolastici da assegnare regione per regione sarà attribuita, infatti, utilizzando come dividendo il numero degli alunni complessivamente frequentanti nella regione e come divisore il numero 900.

É quanto trapela da una serie di incontri al ministero dell'istruzione in vista dell'intesa con le regioni. L'amministrazione ha reso noto che il numero degli alunni è cresciuto di circa 26mila unità, ma il numero delle classi (e quindi dei docenti) non subirà variazioni. Ciò per rispettare i vincoli di spesa imposti dalle disposizioni in vigore. Tanto più che per rientrare nei limiti bisognerebbe che il numero delle istituzioni scolastiche scendesse di almeno 1000 unità. Resta il fatto, però, che il numero dei dirigenti scolastici subirà riduzioni molte modeste.
Dal prossimo anno, infatti, l'organico dei dirigenti sarà ridotto di appena 38 unità, passando dagli attuali 8880 a 8842. E l'anno scorso il taglio era stato altrettanto modesto : 37 dirigenti in meno. Le regioni potranno scegliere di costituire istituzioni scolastiche anche in deroga ai parametri di massima fissati dal ministero. Ma i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi non saranno assegnati alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni, che scendono a 400 nelle scuole di montagna.

Quanto al coordinamento delle disposizioni per la costituzione degli organici e gli effetti della sentenza della corte costituzionale 147/2012, l'amministrazione sarebbe orientata a non rivedere la propria posizione. La Consulta, infatti, si è limitata a dire che è incostituzionale la norma che impone alle regioni di non costituire istituti comprensivi al di sotto dei mille alunni. E cioè l'articolo 19 comma 4 del decreto legge 98/2001.Perchè è una norma di dettaglio che rientra nella competenza delle regioni. Ma ha fatto salva la facoltà dell'amministrazione scolastica di definire gli organici dei dirigenti scolastici. E quindi anche il successivo comma 5 il quale dispone che «alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome». Ciò vuole dire che l'amministrazione ha pieno titolo a dire quanti dirigenti scolastici intende assegnare alle regioni.
Sta alle regioni, poi, stabilire quante istituzioni scolastiche istituire. Fermo restando che la differenza tra il numero delle scuole istituite dalla regione e il numero dei dirigenti da assegnare non comporterà aumenti nella dotazione organica dei medesimi. Pertanto, se i dirigenti scolastici assegnati non basteranno, le scuole che non otterranno un titolare dovranno accontentarsi di un reggente. Idem per quanto riguarda i direttori dei servizi. E sarà questa la sorte che toccherà, in ogni caso, alle scuole con meno di 600 alunni, in via ordinaria, o con meno di 400 alunni, se si tratta di scuole di montagna.
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