La Funzione pubblica non ancora autorizzato le nomine in ruolo del personale A.T.A. per il prossimo anno scolastico 2015/2016 adducendo a motivazione una norma contenuta nella legge 190/2014, art. 1 commi 422 e successivi che prevede "un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo del comparto Scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle Città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni".
Stiamo assistendo ad un film già visto in occasione della questione dei docenti inidonei che sappiamo come è finita.
La decisione è illegittima, arbitraria ed inopportuna.
Prima di ogni altra considerazione occorre chiarire che la norma citata se riferita anche la Scuola, non ne siamo però tanto convinti, prevede che il divieto non esiste per tutto il personale della Scuola diverso da quello amministrativo, per i docenti e per il restante personale ATA non esiste quindi alcun impedimento di tipo giuridico alle nomine. I rilievi della funzione pubblica sono pertanto illegittimi ed arbitrari.
Una riflessione poi va fatta circa la opportunità di mantenere il divieto per il personale amministrativo dal momento che il personale della province e delle Città metropolitane, privo di specifiche competenze, verrebbe dirottato nelle segreterie scolastiche con tutte le ovvie ricadute negative sul buon funzionamento della Scuola.
La Scuola quindi, come già avvenuto in altre circostanze, continuerebbe ad essere utilizzata come contenitore ed ammortizzatore.
Come Federazione Gilda Unams, insieme alle altre Organizzazioni sindacali, attiveremo ogni utile iniziative per arrivare ad una soluzione positiva.
Durante l'incontro presso la Direzione Generale del personale scolastico è stato da tutti i sindacati espresso totale contrarietà tanto che il Direttore Generale del personale dott.ssa NOVELLI ha deciso di stralciare dalla circolare sulle supplenze per l'anno scolastico 2015/2016, la parte riferita al personale ATA, riservandosi di rivederla previo approfondimento, anche alla luce delle considerazioni e rilievi fatti dal sindac
Il Congelamento delle nomine in ruolo comporterà che tali posti verranno coperti ai sensi dell'art.40, comma 9, della legge 449/1997, fino all'avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di istituto.
Questa soluzione non può essere accettata perché danneggia il personale e non garantisce l'ottimale funzionamento delle scuole.
Ricostruzione di carriera DSGA temporizzati
Durante l'incontro l'amministrazione ha consegnato copia di una circolare che sarà inviata agli Uffici periferici, emanata a seguito della delibera della Corte dei Conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, adunanza generale, resa sulla questione del'inquadramento economico del personale transitato nei ruolo di D.S.G.A dal 2000/2001/2002.
La Corte dei Conti ha ritenuto per tale personale legittimo il criterio della temporizzazione.
Il parere della Corte dei Conti non è condivisibile per cui l'Ufficio legale valuterà il da farsi.
Silvio Mastrolia