Le scriventi Organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza di un parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un quesito rivolto da codesta Agenzia in data 23 dicembre 2013, concernente il comportamento da osservare
da parte dell'amministrazione scolastica in caso di richiesta da parte di rappresentanti sindacali della comunicazione dei dati riferiti a compensi accessori erogati individualmente a lavoratori.
In primo luogo si deve rilevare come ancora una volta da parte dell'ARAN si sia proceduto a dare indicazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro, senza coinvolgere le parti che lo hanno sottoscritto, sulla base della risposta ad un quesito che Codesta Agenzia, ha inteso rivolgere unilateralmente al Garante per la protezione dei dati personali.
Ciò sta comportando conseguenze rilevanti in ordine al corretto svolgimento delle relazioni sindacali, in quanto tale parere è stato utilizzato strumentalmente da parte dell'Organizzazione ANP, che lo sta diffondendo presso i dirigenti scolastici come se si trattasse di una norma di fonte contrattuale.
Il parere espresso dal Garante, con nota prot. 28510/90946 del 7 ottobre 2014, a codesta Agenzia ha comunque fornito una propria interpretazione dell'articolo 6, comma 2, del CCNL del 29 novembre 2007 che, di per sé, non è produttiva di effetti sulle contrattazioni e se fosse rigidamente trasferita, stravolgerebbe il fondamento della norma contrattuale come voluta dalle parti firmatarie.
Infatti la "ratio" della disposizione è volta a garantire alla delegazione sindacale trattante l'acquisizione di elementi utili a verificare, in sede di informazione successiva, la corretta applicazione dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori.
Una informativa per aggregati finanziari, vanificherebbe le finalità e le volontà delle parti contraenti che, proprio per la peculiarità delle funzioni degli organi collegiali e delle prerogative stesse del Dirigente Scolastico, avevano concordato di svolgerle a consuntivo
e non a preventivo.
Tale circostanza è stata confermata anche in diverse sentenze di condanna da parte dei giudici senza, tuttavia, che l'amministrazione ne abbia data specifica informazione.
Di qui l'esigenza, stante la particolare modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di istituto, di acquisire i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo stesso, correlati alla corresponsione individuale dei compensi.
Quest'ultima, infatti, non è avulsa dai criteri definiti dal contratto integrativo, che investono normalmente anche le forme di accesso dei singoli dipendenti alla retribuzione accessoria, a garanzia di una equa distribuzione delle risorse disponibili nel fondo.
Si ritiene, pertanto, indispensabile che codesta Agenzia, in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, intervenga per fornire elementi di chiarezza sulla corretta interpretazione delle lettere n) e o) dell'articolo 6, comma 2, al fine di evitare un inutile deterioramento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, ripristinando il senso collaborativo che le norme in questione rivestono e che i firmatari del CCNL hanno inteso attribuire alle stesse. Infatti i soggetti sindacali interessati – come evidenziato anche dal parere del Garante – hanno comunque la facoltà di accedere ai dati in questione attraverso le procedure previste dalla legge 241/1990, ma ciò comporterebbe l'insorgere di un clima conflittuale e ulteriore aggravio di lavoro per le scuole che non si attagliano certamente ad un costruttivo esercizio delle relazioni sindacali.