SCIOPERO SCRUTINI - VOLANTINO PER LE SCUOLE E FAQ AGGIORNATE

Martedì, 26 Maggio 2015 21:58
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- INDICAZIONI OPERATIVE AGGIORNATE AL 26 MAGGIO 2015

 

SCIOPERO DURANTE GLI SCRUTINI: ISTRUZIONI PER L’USO QUALI CLASSI SONO ESCLUSE

 

Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie superiori.

Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.

QUANDO

I primi due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola.

Il calendario, una volta esposto, non può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi).

Una eventuale variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come azione antisindacale.

E SE…

Se in uno stesso giorno fra i primi due del calendario sono presenti scrutini delle classi conclusive del corso di studi e scrutini delle classi non conclusive, si potrà scioperare solo per quest’ultime.

Se nei primi due giorni di scrutinio sono presenti solo classi conclusive del corso di studi non si può effettuare lo sciopero.

Ma in questo caso il giorno di sciopero dello scrutinio si intende differito nella giornata in cui sono in calendario “anche” classi non conclusive o “solo” classi non conclusive.

COME SCIOPERARE

Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.

Quindi, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, è possibile impedire l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.

 

E IL PERSONALE NON COINVOLTO NEGLI SCRUTINI?

Anche il personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire allo sciopero secondo queste modalità.

ATA: un’ora per ciascuna delle due giornate (la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano).

Non ci sono minimi da assicurare quando trattasi di classi non coinvolte negli esami. Diversamente vanno assicurati i minimi (un solo collaboratore scolastico e un solo assistente amministrativo) individuati secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di scuola.

Educatori: un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa. Non ci sono minimi da assicurare.

Infanzia: un’ora, la prima o ultima ora di lezione, nelle stesse due giornate degli scrutini programmati nella propria scuola. Non ci sono minimi da assicurare.

 1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell'ambito della stessa giornata?

Sì perché lo sciopero indetto è di un'ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c'è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell'intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di "tutti gli scrutini" (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d'accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

 

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?


Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.
Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

 

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c'è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l'inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

 No. l'adesione allo sciopero di un'ora da parte del docente comporta la presa d'atto da parte del dirigente circa l'impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un'ora. Va comunque rinviato.

 

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?

 Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi,
quand'anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc...), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).

 

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?

 La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all'inizio dell'anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati "gli impegni" previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc...) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell'art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l'obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS

 

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

 Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto "per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola", con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini "esclusivamente" delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

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