La sentenza 303 della Corte Costituzionale dell'11 novembre 2011, nello scrutinare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre n.183, cd. collegato-lavoro, ha escluso che detta disposizione debba riferirsi alle ipotesi in cui il lavoro precario abbia lo Stato come parte datoriale. Da ciò ne discende che le decadenze previste dall'art. 32 della citata legge, rubricato come "Decadenze e disposizioni in materia di contratto a tempo determinato", non potranno trovare applicazione per il personale della scuola, versando nella situazione in cui il datore di lavoro è appunto lo Stato.