Da ciò ne discende che le decadenze previste dall'art. 32 della citata legge, rubricato come "Decadenze e disposizioni in materia di contratto a tempo determinato", non potranno trovare applicazione per il personale della scuola, versando nella situazione in cui il datore di lavoro è appunto lo Stato.
Per l'effetto, le eventuali iniziative giudiziarie sulla stabilizzazione del precariato potranno continuare, anche dopo il 31.12.2011, senza essere onerate dall'impugnativa del lavoratore per fare dichiarare la nullità del termine contrattuale.
Anche perché si chiede che i contratti dell'amministrazione, da intendersi tutti regolari, siano convertiti a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.5 del d.lgs.368/2001.
Si riporta la parte della menzionata sentenza che chiarisce la questione:
"L'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo evidenzia che il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale. In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la violazione dei diritti sanciti dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU è stata ravvisata nel fatto che lo Stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l'esito favorevole di processi nei quali era parte.
Alla luce dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l'art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.
In primo luogo, la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato-datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate".
Roma li 6 dicembre 2011
F.to Avv. Tommaso de Grandis