ESCLUSI DAL CONCORSONE, PARERE LEGALE DELLA GILDA-UNAMS

Mercoledì, 19 Dicembre 2012 20:06
In merito alle richieste dei Coordinatori provinciali sulla possibilità che la FGU Gilda Unams attivi ricorsi per i concorrenti che non hanno superato la prova preselettiva del recente concorso abbiamo chiesto un parere al nostro ufficio legale. Ecco la risposta.


PARERE UFFICIO LEGALE FGU Gilda Unams
Va in primo luogo osservato come la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati costituisce espressione di potestà amministrativa discrezionale e, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità (ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1390).
Nel caso concreto, all'art. 5 del bando di cui al d.d.g. nr. 82 del 24.09.2012, è stato, preventivamente e discrezionalmente, individuato il voto minimo da raggiungere, in base alla verifica delle:
1) capacità logica, 18 domande;
2) capacità di comprensione del testo, 18 domande;
3) competenze digitali, 7 domande;
4) conoscenza lingua straniera, 7 domande.


Ciò detto sarebbe difficilmente sostenibile eccepire la manifesta illogicità del voto minimo, pari a 35/50, il quale, se pure è vero che corrisponde a 7/10, è altrettanto vero che l'individuazione di tale soglia minima rientra nella potestà discrezionale amministrativa che non pare manifestamente illogica laddove ha individuato, preventivamente e discrezionalmente, la soglia minima di 1/10 superiore al corrispondente valore decimale convenzionalmente riconosciuto per la sufficienza pari a 6/10.
D'altronde, in diversi altri concorsi (al Tar; alla Corte dei Conti), l'Amministrazione ha stabilito soglie più alte dei 6/10, quale quella di 8/10 nei citati esempi, poiché ha, discrezionalmente, ritenuto di selezionare i migliori per cui la tradizionale votazione di 6/10 non è stata ritenuta sufficiente.

 


Quindi, nel caso concreto, non potrà eccepirsi né l'illogicità, né l'incongruenza né tantomeno l'irrazionalità del requisito minimo di 35/50, come imposto al citato art. 5 del bando.
Pertanto, un'eventuale iniziativa giudiziaria che non tenga conto di tali considerazioni non sarebbe deontologicamente corretta, sarebbe temeraria (in termini di soccombenza spese) e sarebbe strumentale solo agli interessi economici di alcuni sindacati che, facendo leva sullo stato di necessità dei ricorrenti, farebbero tessere e introiterebbero risorse. Ingiustamente, a parere della scrivente sigla sindacale.


Roma, 19 dicembre 2012
La vice-coordinatrice
Maria Domenica Di Patre

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