- se le 3 annualità previste dall’art.18-bis del D.Lgs.59/2017 possono essere valutate ai sensi dell’art.11, comma 14 della L.124/1999 (e di conseguenza possa essere considerata utile anche l’annualità corrente);
- se per la partecipazione al TFA ai sensi dell’art.18-bis sia necessario il possesso del servizio di sostegno sullo specifico grado di istruzione;
- se l’aspirante in possesso dei requisiti previsti sia dall’articolo 18 bis che dell’articolo 2 comma 8 del DL 22/2020 ( requisiti che prevedono entrambi l’accesso diretto alla prova scritta ) debba optare all’atto dell’iscrizione per una delle due condizioni.
- se la partecipazione nell’ambito della percentuale di riserva del 35% debba essere ritenuta esclusiva o comunque l’aspirante, qualora non rientri nella suddetta riserva, possa comunque essere ammesso per posizione di graduatoria;
- se la disposizione prevista dall’art.3, comma 2 del D.M. 694 del 30/05/2023 riguardi esclusivamente i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero o, invece, debba essere estesa anche ai cittadini italiani in possesso del medesimo titolo conseguito all’estero.
P.S . Le scriventi OO.SS esprimono preoccupazione sulle date fissate per la prova preselettiva che possono sovrapporsi con quelle degli esami di Stato e creare al riguardo notevoli problemi.