La mattina del giorno 18 settembre 2013 si è svolto un incontro tra le OO.SS. e la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica, rappresentata dalla Dott.ssa Palumbo con il seguente o.d.g.:
- Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in paesi diversi dall'Italia
- Informativa sula nuova circolare relativa alla corrispondenza linguistica necessaria per l'esercizio della professione di docente in sede di riconoscimento della qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del D.lgs. 206/2007.
L'incontro era stato richiesto mesi or sono dalle OO.SS. per aprire un tavolo di informazione circa le abilitazioni all'insegnamento conseguite all'estero con particolare riferimento al caso spagnolo.
La dott.ssa Palumbo ha consegnato alle OO.SS. i dati relativi ai riconoscimenti professionali (abilitazioni all'insegnamento degli ultimi anni) mettendo in rilievo che, di fronte alla massa delle richieste pervenute, sono state riconosciute solo 206 pratiche trattate nel 2012 (di cui 97 dalla Spagna) e 172 nel 2013 fino a luglio (di cui 69 dalla Spagna).
In ottemperanza con la direttiva UE 2005/36/CE e il decreto di attuazione n. 206/2007 al MIUR spetta di verificare l'efficacia formale dei piani di studio svolti nei paesi UE senza il potere di entrare nel merito di essi e delle valutazioni CFU relative.
Tutto ciò per porre in essere i principi di libertà di movimento delle professioni nell'UE.
Il livello di filtro era fino ad oggi determinato dalla necessità di possedere una certificazione linguistica nella lingua italiana pari a C2 (madrelingua), ma l'UE sta aprendo una procedura di infrazione contro l'Italia perché ritiene discriminatorio per i cittadini degli altri paesi dell'UE l'accesso a livelli così alti di certificazione linguistica.
In questo senso l'Amministrazione sta predisponendo una nuova circolare sulle competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente in cui basterebbe il livello C1 per l'abilitazione nella scuola dell'infanzia. Nella stessa circolare sarebbero inoltre riconosciute automaticamente le competenze linguistiche per:
- Coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con frequenza quinquennale con insegnamento impartito in lingua italiana o presso istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (vedi il caso dell'Alto Adige);
- Coloro che abbiano conseguito il diploma di un corso di istruzione secondaria superiore frequentato presso istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero;
- Coloro che sono laureati ad abilitati all'estero in italiano quale lingua straniera;
- Coloro che sono in possesso di laurea conseguita presso una università italiana utile per l'accesso all'insegnamento,
- Coloro che hanno svolto dottorati di ricerca presso università italiane in lingua italiana.
In allegato le tabelle riferite ai dati delle pratiche richieste e concluse divise per nazionalità.
La delegazione FGU ha preso atto della necessità amministrativa da parte del MIUR di evitare il procedimento di infrazione, ma ha espresso le radicate e storiche perplessità circa la serietà delle norme europee che obbligano gli stati membri a procedure di omologazione dei titoli professionali inaccettabili (si veda ad es. la incredibile situazione circa il riconoscimento dell'abilitazione alla professione di avvocato in Spagna e in Romania).
La prossima settimana dovrebbe essere emanata la circolare con le osservazioni delle delegazioni sindacali.
Roma 18 settembre 2013
La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti