IN ATTESA DEL RUOLO - Guida alle nomine

Venerdì, 22 Luglio 2022 18:05
Guida alle nomine in ruolo, a cura di Laura Razzano

 Le nomine

Le nomine in ruolo del personale docente di tutti gli ordini di scuola saranno, come sempre, distribuite tra GAE e concorsi.

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria l’ordine di scorrimento per il 50% relativo ai concorsi è il seguente:

 ripartizione nomine

1. Concorso 2016 indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016) si scorre fino all’esaurimento dei posti.

I posti rimasti si dividono al 50% tra

2. Concorso straordinario 2018 indetto con DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), nel limite del 50% dei posti rimasti.


3. Concorso ordinario 2020 per titoli ed esami, bandito con dd 21 aprile 2020, n. 498 – come modificato dal dd 18 novembre 2021, n. 2215 – 50% dei posti vacanti e disponibili e comunque il residuo dei posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il contingente dei posti è sempre ripartito al 50% tra GAE e concorsi.

Per quanto riguarda i concorsi i posti saranno coperti scorrendo le graduatorie di merito dei concorsi.

 

I Fase

1. Concorso 2016 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016) fino all’esaurimento dei posti.

Il 60 % dei posti rimasti va assegnato al Concorso 2018 per gli abilitati indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, per l’anno scolastico 2022/2023 (comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126) convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159).

II Fase

Completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, l'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento passerà nella quota destinata ai concorsi.

Posti residui

All’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato rispettivamente il 50% dei posti residui. L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.
Una volta determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria del dd 510/2020 (procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020.

Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario; viceversa, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata straordinaria di cui al dd 510/20.

Stem

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, A020 Fisica A026 Matematica A027 Matematica e fisica A028 Matematica e Scienze nella secondaria di I grado e A041 Scienze e tecnologie informatiche, i vincitori dei concorsi STEM 2021 (se vi siano aspiranti) e 2022 hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo di 70 nei concorsi ordinari discipline STEM del 2021 e del 2022.

L’assegnazione avviene partendo dai vincitori e in ordine di tempo, prima il 2021 e poi il 2022.
Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

La chiamata veloce

Le disposizioni prevedono quest’anno anche una procedura “per chiamata” finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo. Si tratta per i docenti di una possibilità, non di un obbligo.

Immissione in ruolo ex art. 59

Per garantire i diritti degli studenti con disabilità l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59 (supplenza che si trasforma in ruolo l’anno dopo) è stata prorogata per le assunzioni sui posti vacanti edisponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, solo per i docenti con il titolo di specializzazione iscritti nella prima fascia delle GPS.

I posti riservati alla procedura dell’articolo 59 non sono disponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degliaspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.

Sarà l’Ufficio scolastico regionale a determinare i posti riparametrandoli al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.

Chi fa e cosa fa

La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo, determinata dal Ministero è comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Il contingente di nomina in ruolo è stato calcolato su tutti i posti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione, nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si sono poi ripartiti tutti i posti a livello provinciale.

Ora spetta agli Uffici scolastici procedere al relativo assorbimento degli esuberi tenendo presente che il “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo possibili. Se il contingente dei posti, tolti gli esuberi, è inferiore rispetto alle disponibili l’USR dovrà ripartire il contingente, tenendo conto della consistenza delle varie graduatorie per le immissioni in ruolo.

Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, provvederanno all’avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile con procedura informatizzata.


Entro tre giorni dalla nomina in ruolo l’Ufficio Scolastico Territoriale competente avvierà il controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni.

 

Le regole

Se non fosse possibile assumere sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o anche perché sono venuti meno, in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede a destinare i posti eccedenti il contingente ad altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. La compensazione tra le classi di concorso e i posti dovrà avvenire, in base alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia verificata la disponibilità del posto.

La ripartizione dei posti in ambito provinciale riguarda anche il numero dei posti di sostegno messi a bando nei concorsi ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e D.D. del 21 aprile 2021, n. 499. Qualora non fossero ancora disponibili le graduatorie, l’accantonamento è disposto prima della procedura prevista per le assunzioni ex art 59.

Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di un qualsiasi concorso per titoli ed esami, le cui graduatorie siano ancora vigenti e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2021/2022, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali.

Se il numero dei posti disponibili è dispari, il posto è assegnato alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine. Se lo scorso anno non vi siano state penalizzazioni il posto andrà alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Le assunzioni in ruolo non possono superare i posti del contingente assegnato a livello regionale.

 

I posti che non troverete

Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 né incrementando il contingente di nomina, né attribuendo il posto disponibile su una determinata sede.

 

Le precedenze


Per le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi svolti su base regionale, non vale la precedenza per la scelta della provincia. (Legge 104 art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7).
L’assegnazione della sede è invece assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità.

 

Le riserve

Per la definizione delle quote di riserva in base alle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. L’amministrazione ritiene di dover considerare come unica graduatoria anche quelle del concorso ordinario, comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.
Alle assunzioni sarà applicata la normativa che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Infine, si terrà conto della riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme. Riserve di posti che si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Insegnanti specializzati vincolati al posto di sostegno

Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

 

Accettazioni e rinunce

L’accettazione in quest’ anno scolastico 2022 - 23, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per questo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

Part time

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Posti nelle scuole speciali

Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiari all'atto della presentazione della domanda attraverso il sistema informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l'insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’A.S. 2022/2023.

Visualizzato 1648 volte Last modified on Venerdì, 22 Luglio 2022 18:29