Durante l' incontro si sono affrontati alcuni aspetti relativi all' applicazione delle precedenze previste dall' art. 7, co. 1 della bozza di CCNI e precisamente si è convenuto:
a) I Docenti destinatari di certificazioni di disabilità rivedibile hanno titolo ad avvalersene per l' esclusione dalle graduatorie per l' individuazione dei perdenti posto, qualora la suddetta rivedibilità sia successiva al termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità;
b) Nella mobilità volontaria, invece, resta confermata la necessità della certificazione definitiva, mentre quella rivedibile può essere utilizzata solo per le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, purché lo spazio temporale di validità delle suddette certificazioni copra l' intero anno scolastico per il quale viene disposta la mobilità annuale;
c) L' esclusione dalla graduatoria interna di circolo o d' istituto per l' individuazione dei perdenti posto si riconosce anche a chi assiste il figlio o il coniuge disabile grave con certificazione rivedibile sempre con scadenza successiva al termine di presentazione delle domande di mobilità;
d) Su ns. proposta si è concordato che i docenti che beneficiano delle precedenze ex art. 7, co. 1 non possano avvalersene qualora la contrazione di organico comporti la costituzione di una COE (cattedra oraria esterna) con completamento nella stessa istituzione scolastica, nel medesimo comune o distretto subcomunale se si tratta di una grande città. Al contrario, quindi, possono avvalersene se la COE prevede il completamento in altro comune o distretto subcomunale;
e) Ci si può avvalere, in sede di esclusione dalle graduatorie, delle certificazioni di disabilità grave rivedibile anche per i figli maggiorenni.
Con l' ausilio della referente del Sistema Informativo si è arrivati a chiarire che le precedenze di cui all' art. 7, co.1 vanno applicate ai diretti interessati utilizzando sempre quella di grado più elevato, ma all' interno del singolo movimento un docente perdente posto – se in possesso p. es. anche della L. 104/92 – se ne avvale rispetto a coloro che non possono vantare tale precedenza.
In merito ai docenti inidonei si è precisato che la loro riammissione in servizio è subordinata, come previsto dalla L. 128/13, all' apposita visita che deve necessariamente riconoscerne l' idoneità all' insegnamento.
Anche se non si è ritenuto d' inserirlo nell' articolato, si è concordato che l' Ufficio risponderà negativamente ad eventuali quesiti sul diritto a fruire del ricongiungimento al coniuge e del previsto punteggio, qualora i coniugi siano separati giudizialmente o divorziati.
La FGU, in merito alla proposta dell' Amministrazione di far diventare titolari su altra classe di concorso o tipologia di posto i docenti tecnico pratici della C555 e della C999, qualora risultino in possesso del semplice titolo di studio, avendo approfondito la questione, ritiene che i docenti interessati possano essere solo utilizzati annualmente, ma non si può riconoscere loro una titolarità laddove è previsto per legge il possesso dell' abilitazione. Su questa linea si muoverà la ns. Delegazione nei prossimi incontri a tutela del personale di ruolo ed a tempo determinato che ne è in possesso.
LA DELEGAZIONE