Si è discusso nuovamente l' art. 6 bis in merito alle utilizzazioni nei Licei musicali e coreutici. Per tali operazioni è prevista la priorità per gli appartenenti a classi di concorso in esubero, purchè siano in possesso del Diploma di Conservatorio.
Si è posta, inoltre, l' attenzione sull' art. 7 per quanto riguarda il vincolo quinquennale di cui alla L. 106/11 per gli immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011, ai quali - contrariamente a quanto previsto dalla L. 124/99 che ha sempre permesso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali - non è consentito fruire neanche della mobilità annuale per il suddetto quinquennio, salvo che non appartengano a categorie tutelate da norme speciali.
In base alle suddette leggi speciali potranno avvalersi della mobilità annuale, oltre alle categorie di neoimmessi in ruolo che hanno titolo a fruirne in sede di mobilità definitiva: a) le lavoratrici madri con prole entro i 3 anni di età; b) i coniugi di militari e categorie equiparate, purchè trasferiti d' ufficio; c) gli amministratori locali.
Infine si è cominciato ad esaminare la sequenza delle operazioni.
LA DELEGAZIONE