L' Amministrazione, sollecitata a questo incontro da una richiesta congiunta di tutte le OO.SS., a tutt' oggi non è in grado di dirimere i dubbi in merito alle modifiche introdotte dalla L.214/11, in quanto nè il Tesoro, nè l' INPDAP, nè l' Ufficio Legislativo del MIUR sono intervenuti per chiarire in particolare la sussistenza di un diritto dell' Amministrazione d' imporre il pensionamento a coloro che hanno compiuto i 65 anni di età nell' ultimo quadrimestre del 2011, oppure che abbiano maturato - sempre nel medesimo lasso di tempo - i 40 di contribuzione.
Secondo la ns. Delegazione, infatti, proprio in applicazione della suddetta legge, il personale interessato (1.021 docenti) che ha già compiuto i 65 anni nel periodo indicato - come si rileva dall' acclusa tabella, relativa solo ai docenti, fornitaci dal Sistema Informativo del MIUR - ha la facoltà di presentare domanda di pensionamento, ma non è obbligata ad andarci per volontà dell' Amministrazione, in quanto può avvalersi del limite dei 70 anni di età previsto dalla nuova legge pensionistica, neanche nei casi in cui la classe di concorso o tipologia di posto di appartenenza presenti esubero per il corrente e/o per il prossimo anno scolastico.
Al momento il Sistema Informativo non è stato in grado di fornire i dati relativi al personale docente che, sempre da settembre a dicembre dello scorso anno, ha maturato i 40 anni di contribuzione.
Proprio in applicazione dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla L. 214/11 la Federazione Gilda UNAMS ritiene superata la facoltà - ai sensi dei co. 2 e 3 dell' art. 509 del D.Lgs. 297/94 - di restare in servizio fino a 70 anni per il raggiungimento del minimo o del massimo pensionistico che, lo si ribadisce, dal 2012 non è più costituito dai 40 anni precedentemente previsti.
Pertanto, a ns. parere, coloro che non intendono avvalersi delle disposizioni e dei limiti di età e contributivi non più previsti per il collocamento a riposo e che intendono restare in servizio fino al compimento del 70mo anno di età, non devono presentare alcuna domanda di permanenza in servizio, per avvalersi dei nuovi limiti.
Ovviamente riteniamo che tali disposizioni vadano applicate anche al personale a tempo determinato che, di conseguenza, non può essere depennato dalle graduatorie, nè può vedersi negare la stipula di un contratto di supplenza qualora abbia raggiunto il limite dei 65 anni di età non più previsto. Urge, quindi, a parer ns. l' adeguamento di tutte le norme in contrasto con la nuova legge.
Proprio per dirimere questi dubbi interpretativi, si è sollecitata l' Amministrazione ad invitare ad un prossimo incontro da tenersi a breve esponenti dell' INPDAP e della F.P. e, di conseguenza, si è suggerita la possibilità di emanare per il momento disposizioni certe per quanto riguarda chi ha già maturato il diritto alla pensione nel 2011, oppure negli anni precedenti, e di rinviare ad un secondo momento la soluzione dei casi dubbi.
LA DELEGAZIONE