Si è precisato:
Art. 7
1) Il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità non riguarda coloro che hanno chiesto ed ottenuto la mobilità professionale;
2) Tale precedenza non può essere riconosciuta ai docenti della Secondaria di II Grado che, individuati quali soprannumerari, si sono trasferiti in altra provincia, anche mediante mobilità professionale;
3) Il personale che necessita per particolari patologie di cure a carattere continuativo, non necessariamente dev' essere stato riconosciuto quale disabile;
4) In applicazione delle modifiche introdotte dalla L. 183/10, il figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile viene individuato come unico referente e tale riconoscimento, pur potendo essere modificato nel tempo, deve permanere per l' intero anno scolastico;
5) Per convivenza, come disposto dal Ministero del Lavoro, si deve intendere il domicilio nello stesso stabile, anche se con interni differenti;
6) Il referente unico sarà anche colui che potrà fruire dei 3 gg. di permesso mensile per l' assistenza del disabile;
7) In presenza di più figli tenuti all' assistenza, di cui nessuno convivente, oppure con l' esistenza in vita del coniuge in grado di assistere e nel caso in cui il soggetto che utilizza i 3 gg. di permesso retribuito non sia chi presta l' assistenza, sarà possibile avvalersi esclusivamente della precedenza nella mobilità annuale;
8) I beneficiari della precedenza per l' assistenza e coloro che ricoprono cariche pubbliche negli EE.LL., in quanto esclusi dalla graduatoria d' istituto per l' individuazione dei soprannumerari, sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio DS, qualora vengano meno le condizioni per fruire di tale esclusione nei 10 gg. antecedenti il termine ultimo per la comunicazione delle domande di trasferimento - e quindi dei soprannumerari - al Sistema Informativo. Pertanto il DS è tenuto a riformulare le graduatorie d' istituto, notificando le eventuali variazioni di soprannumerarietà ai diretti interessati che saranno, quindi, riammessi nei termini per presentare domanda di mobilità territoriale o professionale;
9) Il disabile non è più tenuto a rilasciare la dichiarazione con cui individua il soggetto che deve prestargli assistenza.
Art. 20
SECONDARIA - SOPPRESSIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA CON PROPRIO ORGANICO ED ASSEGNAZIONE AD ALTRI ISTITUTI
I docenti non individuati quali perdenti posto saranno assegnati a domanda alle istituzioni scolastiche di nuova formazione sui posti disponibili, in ordine di graduatoria e nel rispetto delle preferenze espresse;
SECONDARIA - CONFLUENZA DI SUCCURSALI O CORSI IN ALTRE ISTITUZIONI DELLO STESSO COMUNE
Qualora le suddette succursali o corsi confluiscano in scuole dello stesso ordine o tipo, i docenti delle istituzioni scolastiche che hanno visto ridursi l' organico potranno optare, scorrendo le rispettive graduatorie, fra la permanenza nella scuola di attuale titolarità e quella di confluenza.
I docenti non individuati quali perdenti posto, invece, vengono assegnati a domanda ed in ordine di graduatoria con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità ed in subordine sui posti rimasti vacanti nell' istituzione scolastica in cui sono confluiti le succursali o i corsi di appartenenza;
SUPERIORI - NUOVI PERCORSI X ATTIVAZIONE RIFORMA
Nei casi in cui la riforma preveda l' istituzione di nuovi corsi con proprio organico negli IIS (Istituti d' Istruzione Superiore), mediante il passaggio, per es. dall' Istruzione Tecnica (Istituti d' Arte) ai Licei (Liceo Artistico), gli Uffici Scolastici Territoriali., prima delle operazioni di mobilità, assegneranno i docenti provenienti dall' istituto soppresso a quello di nuova istituzione, sempre nel rispetto delle rispettive graduatorie e delle preferenze espresse.
In tutti i casi previsti dalle varie tipologie di dimensionamento, sia i docenti che hanno fatto l' opzione, sia coloro che non l' hanno fatta, sono liberi di presentare domanda di mobilità territoriale o professionale.
Saltato l' incontro previsto per oggi, il prossimo è in programma per il prossimo 6 dicembre. In esso si discuteranno i punti ancora rimasti in sospeso, fra cui il vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo quest' anno con decorrenza retrodatata al 2010/11.
LA DELEGAZIONE