L'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, rifacendosi alle linee guida ministeriali, stabilite nella nota prot. n.4274 del 04.08.2009, scrive che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori
di handicap, favorendone il processo d'integrazione. Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente
garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli.