Il MI ha pubblicato importanti chiarimenti sulle GPS, in cui tra l'altro, segnala l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e ad accogliere dei reclami manifestamente fondati
Nella Nota si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.
Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.
Per quanto riguarda la valutazione degli assegni di ricerca come più volte ribadito, va valutato il singolo “bando” vinto, e non le annualità.
Per quanto riguarda i titoli culturali, il MI precisa che il titolo di Istituto tecnico superiore (ITS ex IFTS, ndr), non è unl titolo di scuola secondaria di secondo grado ma un titolo ulteriore.
I titoli linguistici rilasciati dai Centri linguistici di ateneo non sono validi.
La fase conclusiva di convalida dei titoli è affidata alle istituzioni scolastiche sedi di prima nomina.