Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie di Istituto
Giungono a questo dipartimento quesiti e segnalazioni in merito a difformità nella valutazione dei titoli inerenti la I e la II fascia delle graduatorie di istituto. Nel rammentare che le tabelle di valutazione dei titoli allegate al Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308 non sono sovrapponibili, e che dunque è necessario, per ogni graduatoria, fare riferimento alla rispettiva tabella, si forniscono le seguenti precisazioni, con preghiera di una sollecita trasmissione agli Ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche, responsabili della procedura, affinché procedano alle eventuali necessarie correzioni anche preventivamente rispetto a possibili reclami.
- 1. Seconda fascia delle graduatorie di istituto.
- Si ribadisce che l’inserimento nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n. 82 non è titolo valido per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
- L’inserimento nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n. 82 va invece valutato, nell’ambito della II fascia GI, ai sensi del punto D.2 della tabella di valutazione, come dalla stessa chiaramente esplicitato. L’attribuzione dei 3 punti è limitata alla presenza nella graduatoria di merito in relazione alla specifica classe di concorso o allo specifico posto.
- Le certificazioni linguistiche presentate devono essere valutate, in ragione di una per ciascuna lingua straniera. Si prende in considerazione la certificazione di livello più elevato conseguita in ciascuna lingua straniera. Si ricorda a tal fine che la procedura consente di rettificare manualmente a SIDI i punteggi parziali proposti dal sistema.
- Il diploma magistrale è stato riconosciuto quale abilitazione, e va dunque valutato ai sensi del punto D.2 della tabella. L’attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del punto D.1, relativamente alla scuola primaria o dell’infanzia, è limitata, come esplicitato dalla nota 4, a lauree almeno quadriennali. Non possono pertanto essere valutati ulteriori diplomi o lauree triennali. Sono ovviamente fatti salvi i casi espressamente indicati nella predetta nota 4, con riferimento alla scuola secondaria. Si ricorda che il titolo di studio che costituisce titolo di accesso all’insegnamento non va valutato in quanto considerato come abilitazione. Sono da valutarsi, dunque, esclusivamente ulteriori titoli di studio.
- Ai candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. N. 82 del 24.9.2012 relativo alla scuola primaria che hanno superato la prova obbligatoria, scritta e orale, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, inseriti a domanda nelle graduatorie di istituto di II fascia, sono attribuibili, qualora ne abbiano fatto domanda, le supplenze sull’insegnamento della lingua inglese. Gli aspiranti in possesso del predetto requisito, che non ne abbiano segnalato il possesso nella domanda, stante la mancanza di tempestive e univoche indicazioni, qualora interessati possono produrre reclamo all’atto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ottenere il riconoscimento della predetta possibilità.
- Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia in possesso di una seconda laurea in Scienze della formazione primaria, hanno diritto a una valutazione del secondo titolo acquisito da condurre in analogia con quando disposto per ciò che concerne le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, ai sensi del punto A.4) lettera d) della tabella (punti 6).
- Si ricorda, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia, la validità delle abilitazioni comunque conseguite per ambiti e a cascata, secondo quanto esplicitato nella nota dipartimentale avente per oggetto: “Relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. “abilitazioni verticali”, “a cascata” o, comunque, appartenenti ad ambiti disciplinari – Valutazione dei titoli relativi ai diplomi di abilitazione”, pubblicata nel sito di questo Ministero: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/85cf93b5-9f16-4f83-bf20-bb2b0058509a/avviso_tfa.pdf
- Quanto ai titoli di servizio, si ricorda che:
- La tabella di II fascia non prevede la valutazione delle “altre attività di insegnamento”;
- uno stesso servizio non è valutabile due volte, come servizio specifico e aspecifico;
- non sono valutabili i servizi prestati per l’insegnamento della religione cattolica né per le attività alternative;
- il servizio prestato nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al punto B.3 lettera f) della tabella è da valutarsi a prescindere dalla tipologia contrattuale, in analogia con quanto disposto per le istituzioni scolastiche paritarie al punto D19 della tabella B d9i valutazione dei titoli di III fascia.
9 Il punto D.7 della Tabella si applica al personale diplomato limitatamente ai Diplomi di Perfezionamento di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.
Graduatorie di istituto di III fascia
- Il punto C.3 della Tabella si applica al personale diplomato limitatamente ai Diplomi di Perfezionamento di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.
per IL DIRETTORE GENERALE
IL Dirigente Ufficio I
Gildo De Angelis