"Si tratta di un atto unilaterale – afferma il sindacato – che nuoce sul fronte delle assenze per malattia: 30 giorni pagati al 50% e poi il licenziamento. Inoltre l'articolo 40 della legge 449/97, citato dall'Usr, equipara i supplenti fino a nomina dell'avente diritto agli annuali e a quelli in servizio fino al 30 giugno, tanto da prevederne il pagamento direttamente da parte del Tesoro".
"Questa interpretazione – dichiara la Gilda - lede un diritto dei supplenti che, a causa dei ritardi dell'amministrazione scolastica, non sono stati ancora assunti fino al 30 giugno".
Secondo il sindacato, l'amministrazione periferica torinese si sarebbe dovuta rivolgere all'amministrazione centrale che, a sua volta, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali "perché la materia – conclude la Gilda - è di natura contrattuale e, dunque, non si può prestare a interpretazioni unilaterali".
Roma, 22 febbraio 2013