Oggi al Ministero è ripreso l' esame della sezione dedicata ai docenti della bozza di CCNI concernente la mobilità per il prossimo anno scolastico. Si sono esaminati i primi 24 articoli in merito ai quali si sono fatte alcune precisazioni che riguardano i docenti inidonei per i quali - in assenza del DM applicativo ancora alla firma del Ministro dell' Istruzione - non trova per il momento applicazione la L. 135/12 e, di conseguenza, resta in vigore la L. 111/11 che prevede la volontarietà dell' inquadramento fra gli ATA.
Pertanto è stato modificato l' art. 5 nella parte che li riguarda, ripristinando i riferimenti a quest' ultima legge.
Nella Premessa, inoltre, si è fatto riferimento all' organico funzionale che potrebbe essere adottato nel prossimo anno scolastico.
Nel prosieguo dell' esame della bozza, la FGU si è dichiarata indisponibile a consentire la precedenza nella mobilità e l' esclusione dalla graduatoria di circolo o d' istituto a coloro che, beneficiari della L. 104/92, sono in possesso di una certificazione che attesti una disabilità soggetta a verifica. In tal caso - secondo la ns. delegazione - la tutela dei diritti dei disabili e di chi li assiste è sufficientemente garantita con la mobilità annuale ed è inammissibile che possa fruirne con la mobilità definitiva chi potrebbe perderne il requisito. Ovviamente per la FGU è ammissibile la disabilità soggetta a verifica solo se relativa ai minori.
Poichè gli articoli successivi non richiedevano interventi di rilievo, si è aggiornata la prosecuzione dell' esame del testo a lunedì 3 dicembre.
LA DELEGAZIONE