Ciò per impedire interventi sanzionatori non adeguatamente ponderati e per consentire ai destinatari delle sanzioni di difendersi adeguatamente, fondando le eventuali azioni legali sulla piena conoscenza del percorso argomentativo adottato dall'amministrazione per la decisione.
La nostra delegazione, inoltre, ha chiesto e ottenuto, insieme agli altri sindacati, che nella circolare venisse ricordato ai dirigenti scolastici che in nessun caso è possibile sindacare il comportamento dei docenti nell'esercizio della libertà di insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione.
La circolare, però, reintrodurrà attraverso un intervento interpretativo la sospensione cautelare che, per contro, è stata espressamente abrogata dal legislatore. La Gilda ha rappresentato all'amministrazione la propria netta contrarietà, evidenziando che la reintroduzione di questo istituto collide apertamente con lo spirito del decreto 150/2009, che ne ha disposto la cancellazione.
La delegazione della Gilda, inoltre, ha messo in guardia l'amministrazione dai rischi di responsabilità penali che potrebbero insorgere a carico dei dirigenti scolastici, qualora dovessero infliggere sanzioni ingiuste. In particolare per quanto riguarda i docenti, per i quali la disciplina sanzionatoria è ancora interamente regolata dalla legge.
Una eventuale violazione delle disposizioni disciplinari, unita a un comportamento intenzionale del dirigente scolastico, qualora dovesse causare un danno ingiusto nei confronti di un docente, potrebbe integrare, infatti, l'abuso d'ufficio. L'amministrazione ha ritenuto di non inserire alcun riferimento a tale rischio. In ogni caso, i docenti che dovessero essere fatti oggetto di sanzioni ingiuste potranno rivolgersi presso le nostre sedi provinciali, dove sarà loro offerta la necessaria tutela legale, sia in sede civile che in sede e penale.
La cancellazione dei rimedi amministrativi per impugnare le sanzioni, infatti, determinerà, per forza di cose, la necessità di utilizzare gli altri rimedi offerti dall'ordinamento che sono costituiti, in presenza dei relativi presupposti, dall'azione penale e dall'impugnazione della sanzione davanti al giudice del lavoro.