Per impugnare il mancato inserimento a pettine nelle graduatorie a esaurimento, i ricorsi devono essere avanzati al tribunale ordinario e non al Tar. A decretarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 3032 emanata a sezioni unite l'8 febbraio scorso, ha stabilito la competenza in materia del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Il pronunciamento rappresenta una vittoria importante della Gilda degli Insegnanti che ha patrocinato i ricorsi presentati da alcuni docenti.